COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 84 del 03 Febbraio 2011 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale 51. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO VIRTUS FRIGNANO – GARA VIRTUS FRIGNANO I SPORT. VITULAZIO DELL’8.12.2010 – 2^ CAT.

COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 84 del 03 Febbraio 2011 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale 51. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO VIRTUS FRIGNANO – GARA VIRTUS FRIGNANO I SPORT. VITULAZIO DELL’8.12.2010 – 2^ CAT. La C.D.T., visti gli atti ufficiali, letto il reclamo, dispone lo stralcio relativo all’impugnazione dei provvedimenti del Giudice Sportivo Territoriale, pubblicati sul C.U. del C.R. Campania n. 70 del 16.12.2010, pagina 1201, limitatamente alle sanzioni delle squalifiche, fino al 7.03.2011, a carico dei calciatori Marco Ianieri ed Umberto Negozio. Quanto al primo dei due nominati calciatori, l’assoluta gravità del suo comportamento non consente di procedere ad alcuna riduzione, come invece chiesta dalla società reclamante. Quanto alla sanzione a carico del calciatore, sig. Umberto Negozio, questa C.D.T. ritiene che corrisponda ad un doveroso criterio di obiettività che sia disposta la sua riduzione al 20.02.2011, atteso che la specifica sanzione, sotto il profilo di una serena valutazione, appare commisurata per eccesso, rispetto a quella a carico del calciatore Marco Ianieri. Infine, per quel che concerne la richiesta della società reclamante di annullamento della sanzione pecuniaria, nonché di riduzione della sanzione disciplinare a carico del calciatore Filippo Giuliano, questa Commissione ritiene di dover ascoltare il direttore di gara, disponendo, per tali fini, il rinvio alla seduta del 21 febbraio 2011. P.Q.M. DELIBERA di respingere il reclamo proposto dalla società Virtus Frignano, nella parte riguardante la squalifica a carico del calciatore Marco Ianieri; di accoglierlo parzialmente, con riduzione al 20.02.2011 della relativa squalifica, in ordine al calciatore Umberto Negozio; di rinviare alla seduta del 21.02.2011 la decisione sugli altri summenzionati due aspetti (ammenda e squalifica a carico del calciatore Filippo Giuliano), previa la cennata audizione dell’arbitro; nulla dispone in ordine alla tassa reclamo, non versata.
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