COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 84 del 03 Febbraio 2011 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale 52. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO ATLETICO C5 – GARA ATLETICO C5 / REAL S. ERASMO C5 DEL 4.12.2010 – CALCIO A CINQUE – SERIE C2
COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul
Comunicato Ufficiale n. 84 del 03 Febbraio 2011
Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale
52. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO ATLETICO C5 – GARA ATLETICO C5 / REAL S. ERASMO C5 DEL 4.12.2010 – CALCIO A CINQUE – SERIE C2
La C.D.T., letto il reclamo; sentita, nella persona del suo rappresentante, la società ricorrente, che aveva presentato rituale richiesta di audizione; ascoltato l’arbitro a chiarimenti; visti gli atti ufficiali, rileva la parziale fondatezza dell’atto d’impugnazione. Deve sottolinearsi, in via preliminare, che, all’atto della sua audizione presso questa C.D.T., il direttore di gara ha dichiarato di essere assolutamente certo dell’identità del calcettista Mario Madonna, che aveva assunto un atteggiamento gravemente irriguardoso nei confronti del direttore di gara, per cui era meritevole di censura. Altro è, ovviamente, la valutazione in ordine alla commisurazione della relativa sanzione. A tal riguardo, questa C.D.T. valuta che la sanzione a carico del summenzionato calcettista si presenti eccessiva, in rapporto all’effettiva gravità dei fatti commessi, per cui deve disporsene la riduzione al 31.03.2011. P.Q.M. DELIBERA
in parziale accoglimento del reclamo proposto dalla società Atletico C5, di ridurre al 31.03.2011 la
squalifica a carico del calciatore Mario Madonna; nulla dispone in ordine alla tassa reclamo, non versata.
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