COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 84 del 03 Febbraio 2011 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale 53. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO REAL CASERTASÙ – GARA REAL CASERTASÙ / TUORO ADISS DELL’11.12.2010 – CALCIO A CINQUE – SERIE D

COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 84 del 03 Febbraio 2011 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale 53. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO REAL CASERTASÙ – GARA REAL CASERTASÙ / TUORO ADISS DELL’11.12.2010 – CALCIO A CINQUE – SERIE D La C.D.T., letto il reclamo; sentita, nella persona del suo rappresentate, la società, che aveva presentato rituale richiesta di audizione; visti gli atti ufficiali, rileva l’infondatezza dell’atto d’impugnazione. Invero, dalla disamina degli atti e del referto arbitrale, si evince la gravità del comportamento del calcettista Filippo Savio. Quanto alla commisurazione della relativa sanzione, essa appare determinata con equità dal G.S.T. Tanto premesso, questa Commissione determina di disporre la conferma della sanzione a carico del nominato calcettista. P.Q.M. DELIBERA di rigettare il reclamo proposto dalla società Real Casertasù; dispone addebitarsi la tassa reclamo, non versata, sul conto della società reclamante.
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