COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 84 del 03 Febbraio 2011 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale 55. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO POL. CALABRITTO – GARA ASTON VILLAMAINA / POL. CALABRITTO DEL 12.12.2010 – 3^ CAT. – DELEGAZIONE PROVINCIALE DI AVELLINO
COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul
Comunicato Ufficiale n. 84 del 03 Febbraio 2011
Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale
55. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO POL. CALABRITTO – GARA ASTON VILLAMAINA / POL. CALABRITTO DEL 12.12.2010 – 3^ CAT. – DELEGAZIONE PROVINCIALE DI AVELLINO
La C.D.T., letto il reclamo; sentita, nella persona del suo rappresentate, la società, che aveva presentato rituale richiesta di audizione; visti gli atti ufficiali, rileva l’infondatezza dell’atto d’impugnazione. Invero, dalla disamina degli atti e del referto arbitrale, si evince la gravità – meritevole di adeguata sanzione – del comportamento osservato, nella circostanza, dal calciatore Lembo Benedetto. Quanto alla commisurazione della relativa sanzione, essa appare determinata dal G.S.T. con giusta corrispondenza all’effettiva gravità dell’infrazione commessa. Tanto premesso, questa Commissione determina di disporre la conferma della sanzione a carico del nominato calciatore. P.Q.M. DELIBERA
di rigettare il reclamo proposto dalla società Pol. Calabritto; dispone addebitarsi la tassa reclamo, non versata, sul conto della società reclamante.
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