COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 84 del 03 Febbraio 2011 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale 48. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO CRAL FINCANTIERI STABIA – GARA JUVE PRO POGGIOMARINO ICRAL FINCANTIERI STABIA DEL 21.11.2010 – 1^ CAT.

COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 84 del 03 Febbraio 2011 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale 48. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO CRAL FINCANTIERI STABIA – GARA JUVE PRO POGGIOMARINO ICRAL FINCANTIERI STABIA DEL 21.11.2010 – 1^ CAT. La C.D.T., visti gli atti ufficiali, letto il reclamo, rileva la parziale fondatezza dell’atto d’impugnazione. Questa C.D.T., invero, nel prendere atto dell’inconfutabile gravità del comportamento dell’allenatore della società Cral Fincantieri Stabia, sig. Napodano Pasquale, certamente meritevole di adeguata sanzione, tuttavia giudica, nel rispetto del criterio, coerentemente osservato, che sia conseguita la corrispondenza tra l’effettiva rilevanza dell’infrazione commessa e la commisurazione della relativa pena sportiva. A tal fine, determina che la squalifica inflitta dal G.S.T. a carico del nominato allenatore sia ridotta al 4.02.2011. P.Q.M. DELIBERA in parziale accoglimento del reclamo proposto dalla società Cral Fincantieri Stabia, riduce al 4.02.2011 la squalifica a carico dell’allenatore, sig. Napodano Pasquale; nulla dispone in ordine alla tassa reclamo, non versata.
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