COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 87 del 10 Febbraio 2011 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale 56. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO MONTE DI PROCIDA CAPPELLA – GARA ISOLA DI PROCIDA IMONTE DI PROCIDA CAPPELLA DEL 22.01.2011 – ECCELLENZA

COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 87 del 10 Febbraio 2011 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale 56. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO MONTE DI PROCIDA CAPPELLA – GARA ISOLA DI PROCIDA IMONTE DI PROCIDA CAPPELLA DEL 22.01.2011 – ECCELLENZA La C.D.T., visti gli atti ufficiali, letto il reclamo, rileva l’infondatezza dell’atto d’impugnazione. Invero, la pur articolata enunciazione del testo del reclamo non consente, ad un’attenta disamina del referto arbitrale, di ridimensionare la gravità degli atti, dei quali, nella circostanza in esame, si è reso responsabile il calciatore Fenderico Carmine: ovvero, di colpire, a fine gara, un calciatore avversario con uno schiaffo al viso. Quanto al calciatore Mautone Cesare, questa C.D.T., nel prendere atto dell’inconfutabile gravità del suo comportamento, meritevole di adeguata sanzione, parimenti giudica che non possa procedersi ad alcuna riduzione, atteso che il direttore di gara ha descritto il suo inqualificabile, incivile gesto, ai danni di un calciatore avversario, come “un fortissimo pugno al volto… procurandogli un fortissimo dolore e facendolo rovinare a terra”. P.Q.M. DELIBERA di rigettare il reclamo proposto dalla società Monte di Procida Cappella, confermando le squalifiche, come determinate dal Giudice Sportivo Territoriale, a carico dei calciatori Fenderico Carmine e Mautone Cesare; dispone addebitarsi la tassa reclamo, non versata, sul conto della società Monte di Procida Cappella.
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