COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 87 del 10 Febbraio 2011 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale 58. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO SAN GIOVANNI DI SAN GIORGIO – GARA POL. SAN LEUCIO I SAN GIOVANNI DI SAN GIORGIO DEL 30.01.2011 – 2^ CAT.

COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 87 del 10 Febbraio 2011 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale 58. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO SAN GIOVANNI DI SAN GIORGIO – GARA POL. SAN LEUCIO I SAN GIOVANNI DI SAN GIORGIO DEL 30.01.2011 – 2^ CAT. La C.D.T., visti gli atti ufficiali, letto il reclamo, rileva la parziale fondatezza dell’atto d’impugnazione. Questa C.D.T. giudica, innanzitutto, di dover confermare la squalifica, come inflitta dal Giudice Sportivo Territoriale, a carico dei calciatori, sigg. Giacomo Francesca e Luigi Santella, in ragione della conformità della loro commisurazione, rispetto alle risultanze degli atti ufficiali di gara. Deve anche sottolinearsi che, dalla lettura del reclamo proposto, non emerge alcun elemento che possa confutare quanto sostenuto dall’arbitro nel proprio rapporto di gara, che, come da consolidata giurisprudenza sportiva, configura fonte privilegiata di prova. Deve, altresì, precisarsi che il Giudice Sportivo Territoriale ha commisurato la sanzione, a carico dei nominati calciatori, con assoluto equilibrio, in rapporto alla gravità del comportamento tenuto, nella circostanza, dai calciatori medesimi. Essi, invero, hanno inveito reagendo violentemente nei confronti degli avversari, scatenando una rissa generale. La sanzione inflitta dal Giudice di prime cure appare, quindi, equa rispetto alla significativa gravità dei fatti imputati ai nominati calciatori. Viceversa, questa Commissione ritiene poter ridurre la sanzione pecuniaria accessoria ad euro 40,00. P.Q.M. DELIBERA di respingere il reclamo proposto dalla società San Giovanni di San Giorgio nella parte riguardante la sanzione della squalifica a carico dei calciatori Giacomo Francesca e Luigi Santella; di ridurre ad euro 40,00 la sanzione dell’ammenda a carico della medesima società; nulla dispone in ordine alla tassa reclamo, non versata.
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