COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 87 del 10 Febbraio 2011 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale 59. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO LEONI FUTSAL CLUB ACERRA – GARA LEONI FUTSAL CLUB ACERRA I SONFIDITALIA CALCIO DEL 22.01.2011 – CALCIO A CINQUE – SERIE C2

COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 87 del 10 Febbraio 2011 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale 59. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO LEONI FUTSAL CLUB ACERRA – GARA LEONI FUTSAL CLUB ACERRA I SONFIDITALIA CALCIO DEL 22.01.2011 – CALCIO A CINQUE – SERIE C2 La C.D.T., visti gli atti ufficiali, letto il reclamo, rileva l’infondatezza dell’atto di impugnazione. Questa C.D.T. giudica di dover confermare la squalifica, come inflitta dal Giudice Sportivo Territoriale a carico del calcettista Raffaele Frezza, sia in ragione della conformità della sua commisurazione, rispetto alle risultanze degli atti ufficiali di gara, sia in quanto la documentazione depositata presso questa C.D.T. dalla società reclamante non si appalesa chiarificatrice, per quel che riguarda la posizione disciplinare del calcetti sta medesimo.. P.Q.M. DELIBERA di respingere il reclamo proposto dalla società Leoni Futsal Club Acerra; dispone addebitarsi la tassa reclamo, non versata, sul conto della società reclamante.
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