COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 87 del 10 Febbraio 2011 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale 60. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO REAL FACRI – GARA SOCCAVO CALCIO I REAL FACRI DEL 23.01.2011 – 3^ CAT. – DELEGAZIONE PROVINCIALE DI NAPOLI

COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 87 del 10 Febbraio 2011 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale 60. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO REAL FACRI – GARA SOCCAVO CALCIO I REAL FACRI DEL 23.01.2011 – 3^ CAT. – DELEGAZIONE PROVINCIALE DI NAPOLI La C.D.T., visti gli atti ufficiali, letto il reclamo, dispone – per un’inderogabile motivazione di natura temporale, che determina l’esigenza di decidere, senza possibilità di rinvio – lo stralcio relativo all’impugnazione dei provvedimenti del Giudice di prima istanza, limitatamente alla sanzione della squalifica per tre giornate di gare, a carico del calciatore Fabio Caruso, il quale, a fine gara, si portava vicino all’arbitro rivolgendogli una frase altamente scurrile. Questa C.D.T. giudica di dover confermare la squalifica, come inflitta dal Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione Provinciale di Napoli a carico del nominato calciatore, sia in ragione della conformità della sua commisurazione, rispetto alle risultanze degli atti ufficiali di gara, sia in quanto la documentazione depositata presso questa C.D.T. dalla società reclamante non si appalesa chiarificatrice, per quel che riguarda la posizione disciplinare del calciatore medesimo. Per quanto attiene all’altra doglianza, di cui al reclamo (richiesta di riduzione della sanzione della squalifica a carico del calciatore Antonio Storace), questa Commissione ritiene di dover ascoltare il direttore di gara, disponendo, per tali fini, il rinvio alla seduta del 21.02.2011. P.Q.M. DELIBERA di respingere il reclamo proposto dalla società Real Facri nella parte riguardante la sanzione della squalifica a carico del calciatore Fabio Caruso; di rinviare alla seduta del 21.02.2011 la decisione sull’altro summenzionato aspetto, previa la cennata audizione dell’arbitro; nulla dispone in ordine alla tassa reclamo, non versata.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it