COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 90 del 17 Febbraio 2011 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale N. 44. DEF.TO P.F. – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE PER PER VIOLAZIONE DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA A CARICO DEL SIG. STEFANO VOLPE (PRESIDENTE DELLA SOCIETA A.S.D. MONTELEONE): ART. 1, COMMA 1 ED ART. 8, COMMA 9, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA, NONCHÉ ART. 94 TER, COMMA 13, N.O.I.F.; A CARICO DELLA SOCIETÀ U.S. MONTELEONE: ART. 4, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA.

COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 90 del 17 Febbraio 2011 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale N. 44. DEF.TO P.F. – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE PER PER VIOLAZIONE DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA A CARICO DEL SIG. STEFANO VOLPE (PRESIDENTE DELLA SOCIETA A.S.D. MONTELEONE): ART. 1, COMMA 1 ED ART. 8, COMMA 9, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA, NONCHÉ ART. 94 TER, COMMA 13, N.O.I.F.; A CARICO DELLA SOCIETÀ U.S. MONTELEONE: ART. 4, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA. La C.D.T., visto il suo atto di contestazione de! 28 gennaio 2011, che ha fatto seguito all'atto di deferimento del Vice Procuratore Federale, avv. Giorgio Ricciardi, in data 30 giugno 2010, protocollo 9366/1215, a carico del tesserato e della società, di cui all'epigrafe, per le motivazioni in essa indicate; tanto premesso OSSERVA: alla riunione del 14 febbraio 2011 è risultata presente la sola Procura Federale, nella persona del Sostituto Procuratore, avv. Raffaele Sorbo, che l’ha rappresentata in udienza. Questa C.D.T., preliminarmente, ha sottolineato al Sostituto Procuratore Federale di aver ricevuto, in data 10.02.2011, una memoria scritta del deferito, sig. Stefano Volpe, e che la stessa è stata trasmessa, in pari data, a mezzo fax, alla Procura Federale. La C.D.T., visti gli atti e le note difensive del deferito, ritenuto che allo stato non è possibile procedere alla relativa decisione, in quanto agli atti manca la composizione societaria della società U.S. Monteleone, la quale, all’epoca dei fatti, di cui all’epigrafe, era iscritta ai Campionati di competenza del C.R. Puglia. P.Q.M. DELIBERA di rimettere gli atti alla Procura Federale per l’adempimento, innanzi specificato.
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