COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 90 del 17 Febbraio 2011 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale 62. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO FORIO – GARA BARANO CALCIO I FORIO DEL 5.02.2011 – PROMOZIONE

COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 90 del 17 Febbraio 2011 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale 62. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO FORIO – GARA BARANO CALCIO I FORIO DEL 5.02.2011 – PROMOZIONE La C.D.T., visti gli atti ufficiali, letto il reclamo, sentiti i Commissari di Campo, rileva l’infondatezza dell’atto d’impugnazione. Questa C.D.T. giudica, invero, di dover confermare la squalifica, come inflitta dal Giudice Sportivo Territoriale, a carico del calciatore, sig. Luigi Caruso, in ragione della conformità della sua commisurazione, rispetto alle risultanze degli atti ufficiali di gara. Deve ulteriormente precisarsi che, dalla lettura del reclamo proposto, non emerge alcun elemento che possa confutare quanto sostenuto dall’arbitro nel proprio rapporto di gara, che, come da consolidata giurisprudenza sportiva, configura fonte privilegiata di prova. Deve, altresì, sottolinearsi che quanto indicato dall’arbitro è stato confermato anche da uno dei due Commissari di Campo, all’atto dell’audizione da parte di questa C.D.T. Infine, deve puntualizzarsi che il Giudice Sportivo Territoriale ha commisurato la sanzione, a carico del nominato calciatore, con assoluto equilibrio, in rapporto alla gravità del comportamento tenuto, nella circostanza, dal calciatore medesimo. Egli, invero, ha inveito nei confronti del direttore di gara, offendendolo gravemente. P.Q.M. DELIBERA di respingere il reclamo proposto dalla società Forio; dispone addebitarsi la tassa reclamo, non versata, sul conto della società reclamante.
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