COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 90 del 17 Febbraio 2011 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale 64. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO MALEVENTUM – GARA MALEVENTUM / CASAGIOVE FUTSAL CLUB DEL 15.01.2011 – CALCIO A CINQUE – SERIE C2

COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 90 del 17 Febbraio 2011 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale 64. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO MALEVENTUM – GARA MALEVENTUM / CASAGIOVE FUTSAL CLUB DEL 15.01.2011 – CALCIO A CINQUE – SERIE C2 La C.D.T., visti gli atti ufficiali, letto il reclamo, dispone lo stralcio relativo all'impugnazione dei provvedimenti del Giudice di prima istanza, limitatamente alla sanzione del provvedimento di obbligo di disputa di due gare a porte chiuse. Al riguardo, questa C.D.T. giudica di dover confermare la sanzione, come inflitta dal Giudice Sportivo Territoriale a carico della società reclamante, sia in ragione della conformità della sua commisurazione, rispetto alle risultanze degli atti ufficiali di gara, sia in quanto la documentazione depositata presso questa C.D.T., dalla medesima società reclamante, non si appalesa idonea a determinare la riduzione della sanzione a suo carico. Per quanto attiene alle altre doglianze, di cui al reclamo (richiesta di riduzione della squalifica, a carico del calcettista Alfonso Lanni; richiesta di riduzione dell’inibizione a carico del dirigente, sig. Paolo Carino, infine, istanza di ridimensionamento dell’ammenda a carico della società reclamante), questa Commissione dispone il rinvio alla seduta del 21.02.2011, in ordine alla quale riunione convoca fin d’ora, per le ore 17.30, senza ulteriore avviso, la società reclamante, che ha espressamente chiesto di essere sentita esclusivamente per quanto attiene all’innanzi indicata squalifica, inibizione ed ammenda. P.Q.M. DELIBERA di respingere il reclamo proposto dalla società Maleventum nella parte riguardante la richiesta di riduzione dell’obbligo di disputa di due gare a porte chiuse; di rinviare alla seduta del 21.02.2011, previa audizione della società reclamante alle ore 17.30, la decisione in ordine alle seguenti richieste: riduzione della squalifica per otto gare, a carico del calcettista Alfonso Lanni, riduzione dell’inibizione a carico del dirigente, sig. Paolo Carino; riduzione dell’ammenda; nulla dispone, all’atto, in ordine alla tassa reclamo, non versata.
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