COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 92 del 24 Febbraio 2011 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale 65. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO VIS SAN NICOLA – GARA VIS SAN NICOLA I REAL SUESSOLA DEL 15.01.2011 – PROMOZIONE

COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 92 del 24 Febbraio 2011 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale 65. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO VIS SAN NICOLA – GARA VIS SAN NICOLA I REAL SUESSOLA DEL 15.01.2011 – PROMOZIONE La C.D.T., preso atto della sua decisione pubblicata, a stralcio, sul Comunicato Ufficiale n. 82, del 27.01.2011, alla pagina 1577; letto il reclamo; visti gli atti ufficiali; sentita, nella persona del suo rappresentante, la società, che aveva presentato rituale richiesta di audizione; ascoltato l’arbitro a chiarimenti, osserva: il direttore di gara ha esaurientemente spiegato, in sede di audizione, di essere assolutamente certo dell’individuazione del calciatore Giovanni Sacco, anche grazie al numero stampato sul pantaloncino. Non potendosi, di conseguenza, revocare in dubbio l’individuazione del calciatore da sanzionare, resta la disamina sulla commisurazione della sanzione medesima. Ebbene, essa, come determinata dal Giudice di prime cure, appare stabilita con assoluto equilibrio, in rapporto alla gravità del comportamento tenuto, nella circostanza, dal calciatore innanzi nominato. Egli, invero, ha inveito nei confronti del direttore di gara, al rientro negli spogliatoi, colpendolo con calci agli arti inferiori, dopo essersi tolto la maglietta e coperto il volto. P.Q.M. DELIBERA di respingere, nella parte residuale da esaminare in questa riunione, il reclamo proposto dalla società Vis San Nicola; nulla dispone in ordine alla tassa reclamo, non versata.
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