COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 92 del 24 Febbraio 2011 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale 68. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO ORATORIO DON GUANELLA – GARA BRUSCIANESE C.A. IORATORIO DON GUANELLA DEL 28.11.2010 – 2^ CAT.

COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 92 del 24 Febbraio 2011 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale 68. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO ORATORIO DON GUANELLA – GARA BRUSCIANESE C.A. IORATORIO DON GUANELLA DEL 28.11.2010 – 2^ CAT. La C.D.T., letto il reclamo; visti gli atti ufficiali; sentita, nella persona del suo rappresentante, la società, che aveva presentato rituale richiesta di audizione, rileva la parziale fondatezza dell’atto d’impugnazione. Invero, con riferimento al reclamo presentato, con il quale sono stati impugnati i provvedimenti disciplinari di squalifica, inflitta all’allenatore, sig. Marino Sandro, nonché di inibizione a carico del dirigente, sig. Luigi Riccio, entrambi sanzionati fino al 30.07.2011, osserva: lo stesso Giudice di prima istanza ha escluso una condotta violenta dei soggetti. Inoltre, deve tenersi debitamente conto del clima di concitazione, che si è creato nel corso della gara, rendendola problematica da parte di entrambe le società. Deve, inoltre, considerarsi che i comportamenti dei tesserati, avverso le sanzioni a cui carico ha presentato ricorso la società in epigrafe, pur certamente censurabili, si appalesano puniti in misura obiettivamente eccessiva; P.Q.M. DELIBERA in parziale accoglimento del reclamo proposto dalla società Oratorio Don Guanella, di ridurre al 30.05.2011 la squalifica a carico dell’allenatore, sig. Sandro Marino, nonché l’inibizione a carico del dirigente, sig. Luigi Riccio; nulla dispone in ordine alla tassa reclamo, non versata.
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