COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 92 del 24 Febbraio 2011 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale 69. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO REAL ISCHIA CALCIO A CINQUE – GARA REDAS NAPOLI B.S. I REAL ISCHIA C5 DEL 22.01.2011 – CALCIO A CINQUE – SERIE C2

COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 92 del 24 Febbraio 2011 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale 69. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO REAL ISCHIA CALCIO A CINQUE – GARA REDAS NAPOLI B.S. I REAL ISCHIA C5 DEL 22.01.2011 – CALCIO A CINQUE – SERIE C2 La C.D.T., letto il reclamo; visti gli atti ufficiali; sentita, nella persona del suo assistente legale, la società, che aveva presentato rituale richiesta di audizione, rileva l’infondatezza dell’atto d’impugnazione. Invero, il comportamento dell’allenatore, sig. Antonio Tufano, pur definito genericamente ingiurioso dal direttore di gara, è stato sanzionato dal Giudice di prime cure con doveroso senso di equilibrio, per l’appunto in ragione ed in corrispondenza alla genericità dell’indicazione arbitrale. Deve, peraltro, evidenziarsi che un allenatore riveste una delicata, significativa qualifica di educatore, alla quale non può sottrarsi e che egli non deve violare, con atti, o fatti, di significativa rilevanza negativa, quali le ingiurie all’indirizzo del direttore di gara, oltretutto, a quanto specificato nel referto ufficiale, ripetute anche a fine gara. Infine, deve sottolinearsi che la pur significativa documentazione, prodotta dalla società reclamante, non è idonea a revocare in dubbio quanto refertato dall’arbitro, nel rispetto del consolidato principio della giurisprudenza sportiva, che valuta il rapporto arbitrale quale fonte privilegiata di prova, ovviamente in ordine a quanto in esso puntualizzato. Deve, pertanto, confermarsi la squalifica, come inflitta dal G.S.T. a carico del nominato tecnico. P.Q.M. DELIBERA di respingere il reclamo proposto dalla società Real Ischia C5, confermando l’inibizione a carico del sig. Antonio Tufano; nulla dispone in ordine alla tassa reclamo, non versata.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it