COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 92 del 24 Febbraio 2011 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale 70. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO REAL FACRI – GARA SOCCAVO CALCIO I REAL FACRI DEL 23.01.2011 – 3^ CAT. – DELEGAZIONE PROVINCIALE DI NAPOLI

COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 92 del 24 Febbraio 2011 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale 70. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO REAL FACRI – GARA SOCCAVO CALCIO I REAL FACRI DEL 23.01.2011 – 3^ CAT. – DELEGAZIONE PROVINCIALE DI NAPOLI La C.D.T., preso atto della sua decisione pubblicata, a stralcio, sul Comunicato Ufficiale n. 87, del 10.02.2011, alla pagina 1782; letto il reclamo; visti gli atti ufficiali; ascoltato l’arbitro a chiarimenti, rileva la parziale fondatezza dell’atto d’impugnazione. Invero, il direttore di gara, ascoltato a chiarimenti, ha riferito che il calciatore Antonio Starace, dopo la notifica del cartellino di espulsione, visibilmente innervosito, denotava sì un atteggiamento minaccioso, ma rimaneva costantemente ad almeno quattro metri di distanza dallo stesso arbitro, come da quest’ultimo precisato all’atto della richiamata audizione presso questa C.D.T. Il comportamento del sanzionato calciatore Antonio Storace, di conseguenza, non può integrare il tentativo di aggressione, atteso che nulla può indurre a ritenere che lo stesso Storace, se si fosse avvicinato, avrebbe fatto segno l’arbitro di un gesto violento. Appare, invero, maggiormente conforme ad equità e ad una valutazione di ordine logico, scevra da pregiudizi, giudicare che il comportamento del nominato calciatore configuri un eccesso di proteste avverso la decisione arbitrale, in quanto tale da punire in doveroso rapporto proporzionale con l’infrazione effettivamente commessa. P.Q.M. DELIBERA in parziale accoglimento del reclamo proposto dalla società Real Facri, di ridurre a cinque giornate di gare la sanzione della squalifica a carico del calciatore Antonio Starace; nulla dispone in ordine alla tassa reclamo, non versata.
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