COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 94 del 3 marzo 2011 Delibere della Commissione Disciplinare 72. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO ANTICA TAURANIA – GARA CLUB GIOVENTÙ TRAMONTI I ANTICA TAURANIA DEL 12.02.2011 – 2^ CAT.

COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 94 del 3 marzo 2011 Delibere della Commissione Disciplinare 72. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO ANTICA TAURANIA – GARA CLUB GIOVENTÙ TRAMONTI I ANTICA TAURANIA DEL 12.02.2011 – 2^ CAT. La C.D.T., letto il reclamo; ascoltato l’arbitro a chiarimenti; visti gli atti ufficiali, rileva la fondatezza dell’atto di impugnazione. Invero, nella dichiarazione resa a questa Commissione, in sede di audizione, il direttore di gara, pur confermando in “toto” quanto accaduto a fine gara tra i calciatori delle due compagini, si è dichiarato non certo dell’identificazione del calciatore Pascale Antonio della società reclamante, quale autore del gesto violento in danno del calciatore Giordano Matteo della società antagonista. Il direttore di gara, altresì, ha dichiarato di non poter escludere che l’autore del gesto violento fosse da identificarsi in altro calciatore, anziché nel Pascale Antonio. Sulla base di quanto sopra dichiarato ed in considerazione del fatto che la società reclamante non contesta l’episodio qualificato come rissa avvenuta a fine gara ed indica nel calciatore Eduardo Pignatelli l’autore del gesto violento, che era stato addebitato all’innanzi menzionato Pascale Antonio, questa C.D.T. ritiene, sulla base del principio giuridico “in dubio pro reo”, di dover annullare la squalifica a carico del calciatore Pascale Antonio e di rimettere gli atti al Giudice Sportivo Territoriale per quel che concerne la posizione disciplinare del calciatore Eduardo Pignatelli della società Antica Taurania. P.Q.M. DELIBERA in accoglimento del reclamo proposto dalla società Antica Taurania, di annullare la squalifica a carico del calciatore Antonio Pascale; di rimettere gli atti al Giudice Sportivo Territoriale, per i provvedimenti di sua competenza, in relazione alla posizione disciplinare del calciatore Eduardo Pignatelli (Antica Taurania); nulla dispone in ordine alla tassa reclamo, non versata.
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