COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 94 del 3 marzo 2011 Delibere della Commissione Disciplinare 74. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO PUTEOLANA 1909 – GARA ISOLA DI PROCIDA I PUTEOLANA 1909 DEL 10.11.2010 – ATT. MISTA

COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 94 del 3 marzo 2011 Delibere della Commissione Disciplinare 74. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO PUTEOLANA 1909 – GARA ISOLA DI PROCIDA I PUTEOLANA 1909 DEL 10.11.2010 – ATT. MISTA La C.D.T., visti gli atti ufficiali, letto il reclamo, rileva la fondatezza dell'atto d’impugnazione. Deve premettersi che la società reclamante ha chiesto la riforma della decisione del Primo Giudice (delibera pubblicata sul C.U. n. 65 del 3.12.2010 del C.R. Campania, pag. 1064), con la quale sono state inflitte, alla medesima società Puteolana 1909, la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3, nonché la penalizzazione di un punto in classifica e l’ammenda di euro 150,00, relativa alla prima rinuncia, in applicazione dell’art. 53, comma 2, N.O.I.F e dell’art. 17, comma 3, C.G.S. Il Giudice di prime cure aveva motivato le innanzi richiamate sanzioni, di cui alla propria decisione, sulla base della valutazione che la documentazione probatoria, allegata al reclamo della società Puteolana 1909, non fosse idonea a dimostrare la causa di forza maggiore, da essa invocata. Deve precisarsi che la società reclamante, con la certificazione allegata al reclamo, rilasciata dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Ufficio Circondariale Marittimo di Pozzuoli, ha dimostrato l’annullamento della corsa marittima, da Pozzuoli per Procida, delle ore 13,00, nonché ha evidenziato che, successivamente a tale corsa soppressa, fino alle 13,50 non fosse partita alcuna corsa. Nella medesima certificazione, è stato, altresì, puntualizzato che, alle ore 13,50, la società M/N Driade ha effettuato la corsa con partenza alle ore 13,50, con ormeggio a Procida alle ore 14,55. Premesso quanto sopra, considerato che l’orario fissato per la disputa della gara in epigrafe era fissata alle ore 14,30 e che le avverse condizioni meteomarine non potevano, in una valutazione obiettiva, configurare un rassicurante presupposto in ordine alla possibilità di disputa della gara entro il periodo regolamentare d’attesa, tenuto conto dell’ulteriore esigenza di raggiungere, in tempo utile, il campo di gioco dal porto, questa C.D.T., considerate tutte le circostanze, di fatto e di diritto, nonché valutata la vicenda sulla base del principio della ragionevolezza, a maggior ragione al cospetto di una comitiva di giovani calciatori, in giorno feriale ed in condizioni meteomarine, definite “avverse” da una certificazione ufficiale, rilasciata dalla competente Capitaneria di Porto, ritiene di dover accogliere il ricorso della società Puteolana 1909, diponendo la ripetizione della gara, a riforma dell’impugnata decisione del Giudice Sportivo Territoriale. P.O.M. DELIBERA in riforma della sentenza del G.S.T., di accogliere il reclamo proposto dalla società Puteolana 1909, disponendo la ripetizione della gara; di trasmettere gli atti al C.R. Campania per la rifissazione della gara medesima; nulla dispone in ordine alla tassa reclamo, non versata.
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