COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 96 del 10 marzo 2011 Delibere della Commissione Disciplinare 80. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO ALBA CASALE CITTÀ DI PACE – GARA FUTSAL MONDRAGONE C5 I ALBA CASALE CITTÀ DI PACE DEL 16.01.2011 – 2^ CAT.

COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 96 del 10 marzo 2011 Delibere della Commissione Disciplinare 80. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO ALBA CASALE CITTÀ DI PACE – GARA FUTSAL MONDRAGONE C5 I ALBA CASALE CITTÀ DI PACE DEL 16.01.2011 – 2^ CAT. La C.D.T.,letto il reclamo; sentita, nella persona del suo assistente legale, la società, che aveva presentato rituale richiesta di audizione; ascoltato l’arbitro a chiarimenti; visti gli atti ufficiali, rileva la parziale fondatezza dell’atto d’impugnazione, in corrispondenza alle relative motivazioni. Invero, il comportamento del calciatore Agostino Cerullo, in occasione della gara in epigrafe, come descritto nel rapporto di gara e confermato dall’arbitro, in sede di audizione dinanzi a questa C.D.T., non può non comportare adeguata sanzione, ai sensi del vigente Codice di Giustizia Sportiva. Tuttavia, atteso che il comportamento del calciatore non integra gli estremi della condotta violenta ai danni del direttore di gara, atteso che il suo gesto è consistito nel trattenere la mano dell’arbitro, e considerato anche che il suo comportamento era stato corretto per tutto il corso della gara fino all’espulsione, la relativa sanzione della squalifica merita di essere contenuta entro il limite temporale del 30.06.2011. P.Q.M. DELIBERA in parziale accoglimento del reclamo proposto dalla società Alba Casale Città di Pace, di ridurre al 30.06.2011 la squalifica a carico del calciatore Agostino Cerullo; nulla dispone in ordine alla tassa reclamo, non versata.
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