COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N° 15 del 13/10/2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO DISPOSTO DAL SOSTITUTO PROCURATORE FEDERALE A carico calc. MORA MICHELE, tess. U.S.D. Felegarese, sig. ANELLI MASSIMO, Presidente U.S.D. Felegarese, A.P.D. GNU TIM DUE G GIAMONE e U.S.D. FELEGARESE – Calcio a cinque

COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N° 15 del 13/10/2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO DISPOSTO DAL SOSTITUTO PROCURATORE FEDERALE A carico calc. MORA MICHELE, tess. U.S.D. Felegarese, sig. ANELLI MASSIMO, Presidente U.S.D. Felegarese, A.P.D. GNU TIM DUE G GIAMONE e U.S.D. FELEGARESE – Calcio a cinque Con nota 26.7.2010 n. 624/808 , il Sostituto Procuratore Federale, - visto l’art. 32 comma 4 del C.G.S., - ha deferito a questa C.D. le parti sopra intestate, perché rispondano : -- il calc. MORA MICHELE , delle violazioni di cui agli artt. 1, comma 1, e 10, comma 2, del C.G.S., per avere sottoscritto una richiesta di tesseramento per l’U.S.D. Felegarese , mentre era ancora tesserato per la società A.P.D. Gnu Tim Due G. Giamone ; - il sig. ANELLI MARCO , Presidente dell’U.S.D. Felegarese , della violazione di cui agli artt. 1, comma 1,del C.G.S., 40, comma 4, delle N.O.I.F., e 10, comma 2, del C.G.S., per avere sottoscritto la richiesta di tesseramento del calc.Mora Michele , benché quest’ultimo fosse già tesserato per altra società; - la società A.P.D. GNU TIM DUE G. GIAMONE , a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 4, comma 2, del C.G.S., per le condotte ascritte al suo calciatore; - la società U.S.D. FELEGARESE , a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 4, comma 1, del C.G.S., per le condotte ascritte al suo Presidente. ed oggettiva ai sensi dell’art. 4, comma 2, del C.G.S., per le condotte poste a carico di un proprio tesserato e delle persone che hanno svolto qualsiasi attività all’interno o nell’interesse della società, ai sensi dell’art. 1, comma 5, del C.G.S.. Ritualmente notificati gli avvisi di convocazione, nulla è pervenuto dalle parti. Il rappresentante della Procura Federale, dr. VINCENZO POSTIGLIONE, dopo disamina del fatti contestati, conclude la sua requisitoria chiedendo che debbasi affermare la responsabilità delle parti deferite, con la squalifica per una giornata di gara del calc. MORA MICHELE, la inibizione per mesi 2 del sig. ANELLI MASSIMO, l’ammenda di € 500 per l’U.S.D. FELEGARESE e l’ammenda di € 150 per l’A.P.D. GNU TIM DUE G GIAMONE. La Commissione, letto il deferimento; sentite le richieste avanzate dal rappresentante della Procura Federale ; valutato che i comportamenti messi in atto dal calc. MORA MICHELE e dal sig. ANELLI MASSIMO, integrino le violazioni come sopra agli stessi attribuite, con conseguente responsabilità oggettiva, ex art. 4 comma 2 del C.G.S., per l’A.P.D. GNU TIM DUE G GIAMONE e la responsabilità diretta, ex art. 4, comma 1, del C.G.S., per l’U.S.D. FELEGARESE; visti gli artt. 18 e 19 del C.G.S., d e l i b e r a - di infliggere al calc. MORA MICHELE la squalifica per 1 giornata di gara, al sig. ANELLI MASSIMO, Presidente dell’U.S.D. Felegarese, la inibizione per mesi 1, all’A.P.D. GNU TIM DUE G GIAMONE l’ammenda di € 100 ed all’U.S.D. FELEGARESE l’ammenda di € 300.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it