COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N° 21 del 24/11/2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO DISPOSTO DAL SOSTITUTO PROCURATORE FEDERALE A carico calc. ADANI ANDREA, tess. A.S.D. Athletic Pianacci, sig. PIACENTINI STEFANO, Presidente A.S.D. Athletic Pianacci, A.S.D. ATHLETIC PIANACCI e A.S.D. NEW TEAM – camp. III^ cat.

COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N° 21 del 24/11/2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO DISPOSTO DAL SOSTITUTO PROCURATORE FEDERALE A carico calc. ADANI ANDREA, tess. A.S.D. Athletic Pianacci, sig. PIACENTINI STEFANO, Presidente A.S.D. Athletic Pianacci, A.S.D. ATHLETIC PIANACCI e A.S.D. NEW TEAM – camp. III^ cat. Con nota 30.09.2010 N. 1768/910, il Sostituto Procuratore Federale, - visto l’art. 32 comma 4 del C.G.S., - ha deferito a questa C.D. le parti sopra intestate, perché rispondano : - il calc. ADANI ANDREA, delle violazioni di cui agli artt. 1, comma 1, e 10, comma 2, del C.G.S., per avere sottoscritto una richiesta di tesseramento per ATHLETIC PIANACCI mentre era ancora tesserato per la società NEW TEAM; - il sig. PIACENTINI STEFANO, Presidente della Soc. ATHLETIC PIANACCI, della violazione di cui agli artt. 1, comma 1,del C.G.S., 40, comma 4, delle N.O.I.F., e 10, comma 2, del C.G.S., per avere sottoscritto la richiesta di tesseramento del calc. ADANI ANDREA , benché quest’ultimo fosse già tesserato per altra società; - la società NEW TEAM a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 4, comma 2, del C.G.S., per le condotte ascritte al suo calciatore; - la società ATHLETIC PIANACCI, a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 4, comma 1, del C.G.S., per le condotte ascritte al suo Presidente. ed oggettiva ai sensi dell’art. 4, comma 2, del C.G.S., per le condotte poste a carico di un proprio tesserato e delle persone che hanno svolto qualsiasi attività all’interno o nell’interesse della società, ai sensi dell’art. 1, comma 5, del C.G.S.. Ritualmente eseguite le notifiche, nulla è pervenuto dalle parti. Il rappresentante della Procura Federale, avv. PAOLA D’ORSOGNA, dopo disamina del fatti contestati, conclude la sua requisitoria chiedendo che debbasi affermare la responsabilità delle parti deferite, con la squalifica per una giornata di gara del calc. ADANI ANDREA , la inibizione per mesi 2 del sig. PIACENTINI STEFANO, l’ammenda di € 500 per l’A.S.D. ATHLETIC PIANACCI e l’ammenda di € 150 per l’A.S.D. NEW TEAM. La Commissione, letto il deferimento; sentite le richieste avanzate dal rappresentante della Procura Federale ; valutato che i comportamenti messi in atto dal calc. ADANI e dal sig. èIACENTINI, integrino le violazioni come sopra agli stessi attribuite, con conseguente responsabilità oggettiva, ex art. 4 comma 2 del C.G.S., per l’A.S.D. NEW TEAM e la responsabilità diretta, ex art. 4, comma 1, del C.G.S., per l’A.S.D. ATHLETIC PIANACCI ; visti gli artt. 18 e 19 del C.G.S., d e l i b e r a - di infliggere al calc. ADANI ANDREA la squalifica per 1 giornata di gara, al sig. PIACENTINI STEFANO, Presidente dell’A.S.D. ATHLETIC PIANACCI, la inibizione per mesi 1, all’A.S.D. NEW YEAM l’ammenda di € 100 ed all’A.S.D. ATHLETIC PIANACCI l’ammenda di di € 300.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it