COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N° 21 del 24/11/2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO DISPOSTO DAL SOSTITUTO PROCURATORE FEDERALE A carico calc. SAGRADI FABIO, tess. S.S. Virtus S. Vittoria, sig. CAGOSSI MATTEO, Presidente S.S. Virtus S. Vittoria, S.S. VIRTUS S. VITTORIA e POL. GUALTIERESE 2008 – camp. III^ cat.

COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N° 21 del 24/11/2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO DISPOSTO DAL SOSTITUTO PROCURATORE FEDERALE A carico calc. SAGRADI FABIO, tess. S.S. Virtus S. Vittoria, sig. CAGOSSI MATTEO, Presidente S.S. Virtus S. Vittoria, S.S. VIRTUS S. VITTORIA e POL. GUALTIERESE 2008 – camp. III^ cat. Con nota 27.10.2010 N. 1647/1442, il Sostituto Procuratore Federale, - visto l’art. 32 comma 4 del C.G.S., - ha deferito a questa C.D. le parti sopra intestate, perché rispondano : - il calc. FABIO SAGRADI, delle violazioni di cui agli artt. 1, comma 1, e 10, comma 2, del C.G.S., per avere sottoscritto una richiesta di tesseramento per VIRTUS S. VITTORIA mentre era ancora tesserato per la società GUALTIERESE 2008; - il sig. MATTEO CAGOSSI, Presidente della Soc. VIRTUS S. VITTORIA, della violazione di cui agli artt. 1, comma 1,del C.G.S., 40, comma 4, delle N.O.I.F., e 10, comma 2, del C.G.S., per avere sottoscritto la richiesta di tesseramento del calc. FABIO SAGRADI, benché quest’ultimo fosse già tesserato per altra società; - la società GUALTIERESE 2008 a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 4, comma 2, del C.G.S., per le condotte ascritte al suo calciatore; - la società VIRTUS S. VITTORIA, a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 4, comma 1, del C.G.S., per le condotte ascritte al suo Presidente. ed oggettiva ai sensi dell’art. 4, comma 2, del C.G.S., per le condotte poste a carico di un proprio tesserato e delle persone che hanno svolto qualsiasi attività all’interno o nell’interesse della società, ai sensi dell’art. 1, comma 5, del C.G.S.. Ritualmente eseguite le notifiche, nulla è pervenuto dalle parti. Il rappresentante della Procura Federale, avv. PAOLA D’ORSOGNA, dopo disamina del fatti contestati, conclude la sua requisitoria chiedendo che debbasi affermare la responsabilità delle parti deferite, con la squalifica per due giornate di gara del calc. SAGRADI FABIO , la inibizione per mesi 2 del sig. CAGOSSI MATTEO, l’ammenda di € 500 per la S.S. VIRTUS S. VITTORIA e l’ammenda di € 150 per la POL. GUALTIERESE 2008 . La Commissione, letto il deferimento; sentite le richieste avanzate dal rappresentante della Procura Federale ; valutato che i comportamenti messi in atto dal calc. SAGRADI e dal sig., CAGOSSI integrino le violazioni come sopra agli stessi attribuite, con conseguente responsabilità oggettiva, ex art. 4 comma 2 del C.G.S., per la POL. GUALTIERESE 2008 e la responsabilità diretta, ex art. 4, comma 1, del C.G.S., per la S.S. VIRTUS S. VITTORIA ; visti gli artt. 18 e 19 del C.G.S., d e l i b e r a - di infliggere al calc. SAGRADI FABIO la squalifica per 1 giornata di gara, al sig. CAGOSSI MATTEO, Presidente della S.S. Virtus S. Vittoria, la inibizione per mesi 1, alla POL. GUALTIERESE 2008 l’ammenda di € 100 ed alla S.S. VIRTUS S. VITTORIA l’ammenda di € 300.
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