COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N° 22 del 01/12/2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO DISPOSTO DAL SOSTITUTO PROCURATORE FEDERALE A carico calc. NARDI MATTEO, tess. F.C. Real Dovadola, sig. PARDOLESI FRANCO, Presidente A.S.D. Forza Forlì 1919, A.S.D. FORZA FORLI’ 1919 e A.S.D. JOHN 82 MELDOLA – camp. II^ cat.
COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 22 del 01/12/2010
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
DEFERIMENTO DISPOSTO DAL SOSTITUTO PROCURATORE FEDERALE A carico calc. NARDI MATTEO, tess. F.C. Real Dovadola, sig. PARDOLESI FRANCO, Presidente A.S.D. Forza Forlì 1919, A.S.D. FORZA FORLI’ 1919 e A.S.D. JOHN 82 MELDOLA – camp. II^ cat.
Con nota 20.10.2010 N. 2310/903, il Sostituto Procuratore Federale,
- visto l’art. 32 comma 4 del C.G.S.,
- ha deferito a questa C.D. le parti sopra intestate, perché rispondano :
- il calc. NARDI MATTEO, delle violazioni di cui agli artt. 1, comma 1, e 10, comma 2, del C.G.S., per avere sottoscritto una richiesta di tesseramento per la società FORZA FORLI’ mentre era ancora tesserato per la società JOHN 82 MELDOLA;
- il sig. FRANCO PARDOLESI, Presidente della Soc. FORZA FORLI’, della violazione di cui agli artt. 1, comma 1,del C.G.S., 40, comma 4, delle N.O.I.F., e 10, comma 2, del C.G.S., per avere sottoscritto la richiesta di tesseramento del calc. NARDI MATTEO , benché quest’ultimo fosse già tesserato per altra società;
- la società JOHN 82 MELDOLA a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 4, comma 2, del C.G.S., per le condotte ascritte al suo calciatore;
- la società FORZA FORLI’, a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 4, comma 1, del C.G.S., per le condotte ascritte al suo Presidente. ed oggettiva ai sensi dell’art. 4, comma 2, del C.G.S., per le condotte poste a carico di un proprio tesserato e delle persone che hanno svolto qualsiasi attività all’interno o nell’interesse della società, ai sensi dell’art. 1, comma 5, del C.G.S..
Ritualmente effettuate le notifiche, nulla è pervenuto dalle parti.
Il rappresentante della Procura Federale, dr. ROBERTO RINALDI, dopo disamina del fatti contestati, conclude la sua requisitoria chiedendo che debbasi affermare la responsabilità delle parti deferite, con la squalifica per una giornata di gara del calc. NARDI MATTEO, la inibizione per mesi 3 del sig., PARDOLESI FRANCO, l’ammenda di € 500 per l’A.S.D. FORZA FORLI’ 1919 e l’ammenda di € 150 per l’A.S.D. JOHN 82 MELDOLA.
La Commissione,
letto il deferimento;
sentite le richieste avanzate dal rappresentante della Procura Federale ;
valutato che i comportamenti messi in atto dal calc. NARDI e dal sig. PARDOLESI , integrino le violazioni come sopra agli stessi attribuite, con conseguente responsabilità oggettiva, ex art. 4 comma 2 del C.G.S., per l’A.S.D. JOHN 82 MELDOLA e la responsabilità diretta, ex art. 4, comma 1, del C.G.S., per l’A.S.D. FORZA FORLI’ 1919 ;
visti gli artt. 18 e 19 del C.G.S.,
d e l i b e r a
- di infliggere al calc. NARDI MATTEO la squalifica per 1 giornata di gara, al sig. PARDOLESI FRANCO , Presidente dell’A.S.D. Forza Forlì 1919, la inibizione per mesi 1, all’A.S.D. JOHN 82 MELDOLA l’ammenda di € 100 ed all’A.S.D. FORZA FORLI’ 1919 l’ammenda di € 300.
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