COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N° 23 del 09/12/2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO DISPOSTO DAL SOSTITUTO PROCURATORE FEDERALE A carico calc. COLLINA MATTEO, tess. A.S.D. Cervia 1920, sig. STELLA GIOVANNI, Presidente Pol. 2000, POL. 2000 – camp. II^ cat. e A.S.D. CERVIA 1920 – camp. eccellenza
COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 23 del 09/12/2010
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
DEFERIMENTO DISPOSTO DAL SOSTITUTO PROCURATORE FEDERALE A carico calc. COLLINA MATTEO, tess. A.S.D. Cervia 1920, sig. STELLA GIOVANNI, Presidente Pol. 2000, POL. 2000 – camp. II^ cat. e A.S.D. CERVIA 1920 – camp. eccellenza
Con nota 25.10.2010 N. 2445/769, il Sostituto Procuratore Federale,
- visto l’art. 32 comma 4 del C.G.S.,
- ha deferito a questa C.D. le parti sopra intestate, perché rispondano :
- il calc. COLLINA MATTEO, delle violazioni di cui agli artt. 1, comma 1, e 10, comma 2, del C.G.S., per avere sottoscritto una richiesta di tesseramento per POL. 2000 mentre era ancora tesserato per la società ASD CERVIA;
- il sig. STELLA GIOVANNI, Presidente della Soc. POL. 2000, della violazione di cui agli artt. 1, comma 1,del C.G.S., 40, comma 4, delle N.O.I.F., e 10, comma 2, del C.G.S., per avere sottoscritto la richiesta di tesseramento del calc. COLLINA MATTEO, benché quest’ultimo fosse già tesserato per altra società;
- la società CERVIA 1920 a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 4, comma 2, del C.G.S., per le condotte ascritte al suo calciatore;
- la società POL. 2000, a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 4, comma 1, del C.G.S., per le condotte ascritte al suo Presidente. ed oggettiva ai sensi dell’art. 4, comma 2, del C.G.S., per le condotte poste a carico di un proprio tesserato e delle persone che hanno svolto qualsiasi attività all’interno o nell’interesse della società, ai sensi dell’art. 1, comma 5, del C.G.S..
Ritualmente effettuate le notifiche, nulla è pervenuto dalle parti.
Il rappresentante della Procura Federale, dr. VINCENZO POSTIGLIONE, dopo disamina del fatti contestati, conclude la sua requisitoria chiedendo che debbasi affermare la responsabilità delle parti deferite, con la squalifica per una giornata di gara del calc. COLLINA MATTEO , la inibizione per mesi 3 del sig. STELLA GIOVANNI , l’ammenda di € 500 per la POL. 2000 e l’ammenda di € 150 per l’A.S.D. CERVIA 1920.
La Commissione,
letto il deferimento;
sentite le richieste avanzate dal rappresentante della Procura Federale ;
valutato che i comportamenti messi in atto dal calc. COLLINA e dal sig. STELLA , integrino le violazioni come sopra agli stessi attribuite, con conseguente responsabilità oggettiva, ex art. 4 comma 2 del C.G.S., per l’A.S.D. CERVIA 1920 e la responsabilità diretta, ex art. 4, comma 1, del C.G.S., per la POL. 2.000;
visti gli artt. 18 e 19 del C.G.S.,
d e l i b e r a
- di infliggere al calc. COLLINA MATTEO la squalifica per 1 giornata di gara, al sig. STELLA GIOVANNI , Presidente della Pol. 2.000 , la inibizione per mesi 1, all’A.S.D. CERVIA l’ammenda di € 100 ed alla POL. 2.000 l’ammenda di € 300.
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