COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N° 24 del 15/12/2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO DISPOSTO DAL SOSTITUTO PROCURATORE FEDERALE A carico calc. CERVI ANDREA, tess. A.S.D. Quattro Castella, MARCHESINI STEFANO, Presidente A.S.D. Quattro Castella, A.S.D. QUATTRO CASRELLA, camp. II^ cat. e POL. TERRE MATILDICHE – camp. III^ cat.

COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N° 24 del 15/12/2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO DISPOSTO DAL SOSTITUTO PROCURATORE FEDERALE A carico calc. CERVI ANDREA, tess. A.S.D. Quattro Castella, MARCHESINI STEFANO, Presidente A.S.D. Quattro Castella, A.S.D. QUATTRO CASRELLA, camp. II^ cat. e POL. TERRE MATILDICHE – camp. III^ cat. Con nota 15.11.2010 N. 2887/817, il Sostituto Procuratore Federale, - visto l’art. 32 comma 4 del C.G.S., - ha deferito a questa C.D. le parti sopra intestate, perché rispondano : - il calc. CERVI ANDREA, delle violazioni di cui agli artt. 1, comma 1, e 10, comma 2, del C.G.S., per avere sottoscritto una richiesta di tesseramento per la Società QUATTROCASTELLA mentre era ancora tesserato per la società TERRE MATILDICHE; - il sig. MARCHESINI STEFANO, Presidente della Soc. QUATTROCASTELLA, della violazione di cui agli artt. 1, comma 1,del C.G.S., 40, comma 4, delle N.O.I.F., e 10, comma 2, del C.G.S., per avere sottoscritto la richiesta di tesseramento del calc. CERVI ANDREA, benché quest’ultimo fosse già tesserato per altra società; - la società POL. TERRE MATILDICHE a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 4, comma 2, del C.G.S., per le condotte ascritte al suo calciatore; - la società QUATTROCASTELLA, a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 4, comma 1, del C.G.S., per le condotte ascritte al suo Presidente. ed oggettiva ai sensi dell’art. 4, comma 2, del C.G.S., per le condotte poste a carico di un proprio tesserato e delle persone che hanno svolto qualsiasi attività all’interno o nell’interesse della società, ai sensi dell’art. 1, comma 5, del C.G.S.. Ritualmente effettuate le notifiche, nulla è pervenuto dalle parti. Il rappresentante della Procura Federale, avv. MASSIMO GIUSEPPE ADAMO, dopo disamina del fatti contestati, conclude la sua requisitoria chiedendo che debbasi affermare la responsabilità delle parti deferite, con la squalifica per una giornata di gara del calc. CERVI ANDREA , la inibizione per mesi 3 del sig. MARCHESINI STEFANO, l’ammenda di € 500 per l’A.S.D. QUATTRO CASTELLA e l’ammenda di € 150 per la POL. TERRE MATILDICHE. La Commissione, letto il deferimento; sentite le richieste avanzate dal rappresentante della Procura Federale ; valutato che i comportamenti messi in atto dal calc. CERVI e dal sig. MARCHESINI , integrino le violazioni come sopra agli stessi attribuite, con conseguente responsabilità oggettiva, ex art. 4 comma 2 del C.G.S., per la POL. TERRE MATILDICHE e la responsabilità diretta, ex art. 4, comma 1, del C.G.S., per l’ A.S.D. QUATTRO CASTELLA; visti gli artt. 18 e 19 del C.G.S., d e l i b e r a - di infliggere al calc. CERVI ANDREA la squalifica per 1 giornata di gara, al sig. MARCHESINI STEFANO , Presidente dell’A.S.D. Quattro Castella , la inibizione per mesi 1, alla POL. TERRE MATILDICHE l’ammenda di € 100 ed all’ A.S.D. QUATTRO CASTELLA l’ammenda di € 300.
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