COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N° 24 del 15/12/2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO DISPOSTO DAL SOSTITUTO PROCURATORE FEDERALE A carico calc. MASCELLANI MARCO, tess. Pol. Barco, sig. TONIOLI GINO, Presidente U.S.D. CORLO, U.S.D. CORLO – camp. III^ cat. e A.S.D. GUALDO VOGHIERA – camp. II^ cat.

COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N° 24 del 15/12/2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO DISPOSTO DAL SOSTITUTO PROCURATORE FEDERALE A carico calc. MASCELLANI MARCO, tess. Pol. Barco, sig. TONIOLI GINO, Presidente U.S.D. CORLO, U.S.D. CORLO – camp. III^ cat. e A.S.D. GUALDO VOGHIERA – camp. II^ cat. Con nota 5.11.2010 N. 2908/816, il Sostituto Procuratore Federale, - visto l’art. 32 comma 4 del C.G.S., - ha deferito a questa C.D. le parti sopra intestate, perché rispondano : - il calc. MASCELLANI MARCO, delle violazioni di cui agli artt. 1, comma 1, e 10, comma 2, del C.G.S., per avere sottoscritto una richiesta di tesseramento per la Società CORLO USD mentre era ancora tesserato per la società VOGHIERA; - il sig. TONIOLI GINO, Presidente della Soc. USD CORLO, della violazione di cui agli artt. 1, comma 1,del C.G.S., 40, comma 4, delle N.O.I.F., e 10, comma 2, del C.G.S., per avere sottoscritto la richiesta di tesseramento del calc. MASCELLANI MARCO, benché quest’ultimo fosse già tesserato per altra società; - la società GUALDO VOGHIERA a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 4, comma 2, del C.G.S., per le condotte ascritte al suo calciatore; - la società CORLO, a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 4, comma 1, del C.G.S., per le condotte ascritte al suo Presidente. ed oggettiva ai sensi dell’art. 4, comma 2, del C.G.S., per le condotte poste a carico di un proprio tesserato e delle persone che hanno svolto qualsiasi attività all’interno o nell’interesse della società, ai sensi dell’art. 1, comma 5, del C.G.S.. Ritualmente effettuate le notifiche, nulla è pervenuto dalle parti. Il rappresentante della Procura Federale, avv. MASSIMO GIUSEPPE ADAMO, dopo disamina del fatti contestati, conclude la sua requisitoria chiedendo che debbasi affermare la responsabilità delle parti deferite, con la squalifica per una giornata di gara del calc. MASCELLANI MARCO , la inibizione per mesi 3 del sig. TONIOLI GINO, l’ammenda di € 500 per l’U.S.D. CORLO e l’ammenda di € 150 per l’A.S.D. GUALDO VOGHIERA. La Commissione, letto il deferimento; sentite le richieste avanzate dal rappresentante della Procura Federale ; valutato che i comportamenti messi in atto dal calc.MASCELLANI e dal sig. TONIOLI , integrino le violazioni come sopra agli stessi attribuite, con conseguente responsabilità oggettiva, ex art. 4 comma 2 del C.G.S., per l’A.S.D. GUALDO VOGHIERA e la responsabilità diretta, ex art. 4, comma 1, del C.G.S., per l’U.S.D. CORLO ; visti gli artt. 18 e 19 del C.G.S., d e l i b e r a - di infliggere al calc. MASCELLANI MARCO la squalifica per 1 giornata di gara, al sig. TONIOLI GINO , Presidente dell’U.S.D. Corlo , la inibizione per mesi 1, all’A.S.D. GUALDO VOGHIERA l’ammenda di € 100 ed all’ U.S.D. CORLO l’ammenda di € 300.
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