COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N° 16 del 20/10/2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO PROPOSTO DA A.D. CERETOLESE POL. Avverso squalifica per 4 giornate calc. SANDRI SIMONE delibera del G.S. del C.P. di Bologna contenuta nel C.U.n. 11 del 30.9.2010 gara TREBBO – CERETOLESE del 26.9.2010
COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 16 del 20/10/2010
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
RECLAMO PROPOSTO DA A.D. CERETOLESE POL. Avverso squalifica per 4 giornate calc. SANDRI SIMONE delibera del G.S. del C.P. di Bologna contenuta nel C.U.n. 11 del 30.9.2010 gara TREBBO – CERETOLESE del 26.9.2010
L’A.D. CERETOLESE POL. ricorre avverso il sopra indicato provvedimento affermando che il calc. SANDRI “viene definito espulso sul campo, successivamente alla sua sostituzione, senza che questo ne fosse informato contestualmente, tanto che è regolarmente uscito dal terreno di gioco alla fine dell’incontro. A causa del gesto che lo ha reso protagonista, il nostro tesserato è stato prontamente ripreso dalla dirigenza della società, affinchè riflettesse sul suo gesto ingiustificabile”. Chiede una riduzione della sanzione.
La Commissione,
visti gli atti ufficiali;
atteso che l’arbitro, sentito a chiarimenti, integralmente confermando il referto originario, ha ribadito che il calc. SANDRI, seduto in panchina a seguito di sostituzione, si alzava e colpiva con un pugno alla schiena l’allenatore della squadra avversaria, precisando anche di non aver visto, in precedenza, altri atti di violenza perchè intento a seguire le fasi del gioco,
d e l i b e r a
- di respingere il ricorso, confermando la squalifica per 4 giornate del calc. SANDRI SIMONE.
Dispone per l'addebito della tassa, non versata.
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