COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N° 18 del 02/11/2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO PROPOSTO DA POL. SESTO IMOLESE Avverso squalifica al 7.10.2012 calc. ASTORRI FEDERICO delibera del G.S. del C.P. di Bologna contenuta nel C.U.n. 12 del 7.10.2010 gara JUVENILIA – SESTO IMOLESE del 3.10.2010

COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N° 18 del 02/11/2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO PROPOSTO DA POL. SESTO IMOLESE Avverso squalifica al 7.10.2012 calc. ASTORRI FEDERICO delibera del G.S. del C.P. di Bologna contenuta nel C.U.n. 12 del 7.10.2010 gara JUVENILIA – SESTO IMOLESE del 3.10.2010 La POL. SESTO IMOLESE ricorre avverso il sopra indicato provvedimento segnalando che “durante una azione di gioco, e non dopo, ASTORRI FEDERICO colpiva con un gomito, in maniera non volontaria, un giocatore avversario il quale cadeva a terra; il direttore di gara fischiava la punizione e, dietro pressioni del giocatore caduto a terra, prontamente rialzatosi, e degli altri giocatori della Juvenilia, decretava l’espulsione di ASTORRI, il quale, mentre lasciava il terreno di gioco, veniva più volte offeso da un dirigente della Juvenilia presente nel recinto di gioco. A questo punto ASTORRI ritornava indietro e chiedeva con veemenza al direttore di gara di espellere anche il dirigente della Juvenilia, quindi ASTORRI non chiedeva l’espulsione del proprio dirigente”. Conferma “le parole del direttore di gara dove dice di essere stato trattenuto per la divisa fino a strapparla; il Presidente dell Pol. Sesto Imolese ed altri due giocatori tentavano di fargli lasciare la presa, ma ASTORRI non ha cercato di colpire il direttore di gara , teneva solo stretto la divisa, poi, lasciata la presa, continuava nelle offese al direttore di gara e, nell’uscire dal campo, intravvedeva il dirigente che lo aveva offeso e cercava di andargli incontro, ma veniva prontamente fermato ed accompagnato negli spogliatoi”. Chiede una riduzione della sanzione. La Commissione, visti gli atti ufficiali; preso atto che l’arbitro, sentito a chiarimenti, confermando integralmente il referto originario, ha precisato che il calc. ASTORRI, espulso per avere inferto una gomitata al viso di un giocatore avversario : 1) in un primo momento accennava ad abbandonare il terreno di gioco; 2) incrociando un dirigente della squadra avversaria gli rivolgeva frasi offensive e, tornando verso l’arbitro, afferrandolo per la divisa, chiedeva l’espulsione di detto dirigente; 3) alzava il braccio libero in atto di colpire l’arbitro, venendone impedito dal tempestivo intervento di suoi compagni; 4) manteneva ben salda la divisa, riuscendo a strapparla, sino all’intervento decisivo di due compagni di squadra che lo allontanavano; 5) nell’uscire dal terreno di gioco indirizzava offese ai componenti la panchina dello Juvenilia; valutato che il deplorevole comportamento messo in atto dal calc. ASTORRI possa essere punito con una sanzione più contenuta, d e l i b e r a - di ridurre la squalifica del calc. ASTORRI FEDERICO al 31.12.2011. Nulla dispone per la tassa, non versata.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it