COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N° 18 del 02/11/2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO PROPOSTO DA I.R.E. CAGNONA Avverso ammonizione con diffida calc. OROPEL JOSE’ ENRIQUE, squalifica per 3 giornate calc. OROPEL JOSE’ ENRIQUE e RUMORE IVAN delibera del G.S. del C.R.E.R. contenuta nel C.U.n. 15 del 13.10.2010 gara TORRESAVIO FUTSAL CESENA – I.R.E. CAGNONA del 9.10.2010

COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N° 18 del 02/11/2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO PROPOSTO DA I.R.E. CAGNONA Avverso ammonizione con diffida calc. OROPEL JOSE’ ENRIQUE, squalifica per 3 giornate calc. OROPEL JOSE’ ENRIQUE e RUMORE IVAN delibera del G.S. del C.R.E.R. contenuta nel C.U.n. 15 del 13.10.2010 gara TORRESAVIO FUTSAL CESENA – I.R.E. CAGNONA del 9.10.2010 Il ricorso della società I.R.E. CAGNONA, della quale è stato sentito il Presidente , non può essere preso in esame perchè inoltrato oltre i termini previsti dall’art. 46, comma 4, del C.G.S. (I ricorsi di secondo grado devono essere proposti alla Commissione Disciplinare entro il settimo giorno successivo alla data di pubblicazione del C.U. con il quale è stata resa nota la decisine che si intende impugnare). La Commissione, pertanto, dichiara inammissibile il ricorso della società I.R.E. CAGNONA e dispone per l'addebito della tassa, non versata.
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