COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N° 19 del 10/11/2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO PROPOSTO DA A.C.D. COLORNO Avverso squalifica al 24.12.2010 calc. ARCIERI MATTEO delibera del G.S. del C.R.E..R. contenuta nel C.U.n. 17 del 27.10.2010 gara LIBERTASPES – COLORNO del 24.10.2010

COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N° 19 del 10/11/2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO PROPOSTO DA A.C.D. COLORNO Avverso squalifica al 24.12.2010 calc. ARCIERI MATTEO delibera del G.S. del C.R.E..R. contenuta nel C.U.n. 17 del 27.10.2010 gara LIBERTASPES – COLORNO del 24.10.2010 L’A.C.D. COLORNO ricorre avverso il sopra indicato provvedimento, segnalando, pur consapevole del gesto scorretto e non accettabile nei confronti del direttore di gara (strattonamento del braccio), che esso era sicuramente rivolto al voler richiamare la sua attenzione e non certo per cattiveria o volontà violenta. Chiede una riduzione della sanzione. La Commissione, visti gli atti ufficiali; preso atto che l’arbitro, sentito a chiarimenti, confermando integralmente il referto originario, ha escluso che il calc. ARCIERI volesse attirare la sua attenzione, precisando che si è trattato di una spinta violenta che lo ha fatto indietreggiare di 2 o 3 passi, mentre gli veniva indirizzava dallo stesso anche una frase oscena; valutato che il comportamento del calc. ARCIERI debba essere punito con una sanzione maggiormente aderente alla condotta tenuta, d e l i b e r a di portare al 24.4.2011 la squalifica del calc. ARCIERI MATTEO. Dispone per l'addebito della tassa, non versata.
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