COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N° 20 del 17/11/2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO PROPOSTO DA I.R.E. CAGNONA Avverso squalifica per 5 giornate calc. RITACCO PABLO JAVIER e ammenda € 400 per comportamento tesserati delibera del G.S. del C.R.E.R. contenuta nel C.U.n. 17 del 27.10.2010 gara F.LLI BARI – I.R.E. CAGNONA del 23.10.2010

COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N° 20 del 17/11/2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO PROPOSTO DA I.R.E. CAGNONA Avverso squalifica per 5 giornate calc. RITACCO PABLO JAVIER e ammenda € 400 per comportamento tesserati delibera del G.S. del C.R.E.R. contenuta nel C.U.n. 17 del 27.10.2010 gara F.LLI BARI – I.R.E. CAGNONA del 23.10.2010 La società I.R.E. CAGNONA, della quale è stato sentito il Presidente , ricorre avverso i sopra indicati provvedimenti asserendo che : 1) circa il calc. RITACCO “il suo è stato un tentativo di difesa dopo aver rievuto un pugno in testa, uno in faccia ed un dito in un occhio, il sinistro non essendo in condizioni fisiche di creare la rissa, in quanto ha conato alcune volte e alla fine del parapiglia veniva trasportato con ambulanza in ospedale”; 2) circa l’ammenda di € 400 “i propri giocatori venivano aggrediti con insulti e pugni in testa e in facia, anche evidenziato nel referto degli arbitri. Si, alcuni giocatori, per reazione più per difesa che offesa, hanno tentato di scavalcare la balaustra, uno in particolare si è avventato per paura che suo fratello di 12 anni, seduto in tribuna dietro la nostra panchina venisse malmenato”. Chiede l’annullamento delle sanzioni. La Commissione, visti gli atti ufficiali; avute presenti le precisazioni dell’arbitro di cui al ricorso che precede; valutato che in ordine al comportamento del calc. RITACCO, dalla esperita istruttoria non sono emersi fatti o situazioni atte a modificare il giudizio e, quindi, la decisione assunta in primo grado; ritenuto, comunque, che l’entità dell’ammenda possa essere fissata in un importo più ridotto; d e l i b e r a - di ridurre l’ammenda a carico della società I.R.E. CAGNONA a € 300, ferma restando la squalifica per 5 giornate del calc. RITACCO PABLO JAVIER. Nulla dispone per la tassa, non versata.
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