COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N° 21 del 24/11/2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO PROPOSTO DA S.C. POSSIDIESE Avverso squalifica al 31.5.2011 calc. IZZO JOHN delibera del G.S. del C.P. di Modena contenuta nel C.U.n. 19 dell’11.11.2010 gara CARPINE – POSSIDIESE del 7.11.2010

COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N° 21 del 24/11/2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO PROPOSTO DA S.C. POSSIDIESE Avverso squalifica al 31.5.2011 calc. IZZO JOHN delibera del G.S. del C.P. di Modena contenuta nel C.U.n. 19 dell’11.11.2010 gara CARPINE – POSSIDIESE del 7.11.2010 La S.C. POSSIDIESE, erroneamente indirizzando ad altro Organo della giustizia sportiva, ricorre avverso il sopra indicato provvedimento significando che : 1) “alla notifica dell’ammonizione il calciatore protestava con fervore e con tono alto, ma non irriguardoso”; 2) “toccava l’arbitro, senza afferrarlo e, di conseguenza, senza stringerlo, usando un tono, in questo caso irridente e proferendo qualche parola di troppo”; 3) “a fine primo tempo il giocatore si avvicinava al direttore di gara senza nessuna intenzione bellicosa, ma solo con l’intento di chiedere ulteriori spiegazioni; anche in questo caso non ha stretto nessun arto del direttore di gara, ma appoggiato, come normalmente succede, la mano sulla spalla e ricevendo risposte non confacenti e di scherno, ha reiterato le offese, ma non impediva in nessun modo la possibilità all’arbitro di entrare nello spogliatoio”; 4) “alla ripresa del secondo tempo il calciatore era all’interno del recinto degli spogliatoi, ma non spingeva nè proferiva parole con il direttore di gara”. Chiede una riduzione della sanzione. La Commissione, visti gli atti ufficiali; atteso che l’arbitro, sentito a chiarimenti, confermando integralmente il referto originario, ha precisato che : 1) il calc. IZZO, dopo una ammonizione, rivolgeva all’arbitro parole di sfida, venendo conseguentemente espulso; 2) il giocatore afferrava allora un braccio dell’arbitro, stringendolo con forza e rivolgeva all’arbitro una frase irriguardosa, venendo poi allontanato di peso dal capitano della squadra; 3) alla fine del I° tempo il calc.IZZO rientrava sul terreno di gioco, correva verso l’arbitro e, nuovamente, lo prendeva ad un braccio e, gridando, chiedeva spiegazioni; l’arbitro riisciva a raggiungere lo spogliatoio, mentre il calc. IZZO gli indirizzava frasi offensive e di scherno; 4) finito l’intervallo, l’arbitro si apprestava a rientrare sul terreno di gioco per la ripresa, ma il calc. IZZO gli si poneva davanti per non farlo proseguire e gli dava una spinta. Interveniva allora l’addetto alla forza pubblica sostitutiva che spostava il giocatore, onde fare passare l’arbitro; ritenuto che il deplorevole comportamento messo il atto dal calc. IZZO debba essere passibile di una sanzione maggiormente correlata alla condotta messa in atto, d e l i b e r a - di portare all’11.11.2011 la squalifica del calc. IZZO JOHN. Dispone per l’addebito della tassa, non versata.
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