COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N° 22 del 01/12/2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO PROPOSTO DA A.S.D. REAL FUSIGNANO Avverso squalifica per 5 giornate calc. RONDINELLI MARCO delibera del G.S. del C.P. di Ravenna contenuta nel C.U.n. 18 dell’11.11.2010 gara FUTURA ALFONSINE – REAL FUSIGNANO del 7.11.2010
COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 22 del 01/12/2010
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
RECLAMO PROPOSTO DA A.S.D. REAL FUSIGNANO Avverso squalifica per 5 giornate calc. RONDINELLI MARCO delibera del G.S. del C.P. di Ravenna contenuta nel C.U.n. 18 dell’11.11.2010 gara FUTURA ALFONSINE – REAL FUSIGNANO del 7.11.2010
L’A.S.D. REAL FUSIGNANO ricorre avverso il sopra indicato provvedimento sostenendo che il calc. RONDINELLI, al termine della partita, si è recato negli spogliatoi non avendo nessun contatto nè verbale ne fisico con l’arbitro, come scritto sul comunicato. Il dirigente Tabanelli, a fine gara, recatosi nello spogliatoio dell’arbitro per scusarsi del comportamento di altri due giocatori (squalificati per 5 giornate e per i quali non viene presentato ricorso) ed il nome del calc. Rondinelli non gli è stato citato dall’arbitro nè in qualità di giocatore coinvolto nell’accaduto, nè sulla distinta poi rilasciata a fine incontro.
Chiede l’annullamento o, quanto meno, la riduzione della squalifica.
La Commissione,
visti gli atti ufficiali;
considerato che l’arbitro, sentito a chiarimenti, confermando integralmente il referto originario, ha ribadito che il calc. RONDINELLI, al termine della gara, lo spintonava energicamente e gli rivolgeva offese, venendo poi allontanato dagli addetti alla forza pubblica sostitutiva,
d e l i b e r a
- di respingere il ricorso, confermando la squalifica per 5 giornate del calc. RONDINELLI MARCO.
Dispone per l'addebito della tassa, non versata.
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