COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N° 22 del 01/12/2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO PROPOSTO DA A.C.D. MODIGLIANA CALCIO Avverso ripetizione della gara delibera del G.S. del C.P. di Ravenna contenuta nel C.U.n. 17 del 4.11.2010 gara SAN BERNARDINO – MODIGLIANA del 28.10.2010
COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 22 del 01/12/2010
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
RECLAMO PROPOSTO DA A.C.D. MODIGLIANA CALCIO Avverso ripetizione della gara delibera del G.S. del C.P. di Ravenna contenuta nel C.U.n. 17 del 4.11.2010 gara SAN BERNARDINO – MODIGLIANA del 28.10.2010
L’A.C.D. MODIGLIANA, della quale è stato sentito un dirigente, ricorre avverso il sopra indicato provvedimento facendo presente che la mancata disputa della gara in questione è da addebitarsi all’A.S.D. SAN BERNARDINO per non aver garantito il normale svolgimento dell’incontro. Infatti, secondo le normative vigenti e la consolidata giurisprudenza sportiva, la squadra ospitante è tenuta a garantire il perfetto allestimento del campo da gioco e della costante efficienza di tutti i suoi accessori, cosa che non è avvenuta in occasione della gara del 28.10.2010. Da notizie pervenutele , sarebbe stato l’anomale funzionamento di un interruttore (poi sostituito) a causare lo spegnimento di alcuni fari necessari alla illuminazione del campo da gioco. Chiede l’annullamento della decisione assunta dal G.S. , con l’effetto che venga inflitta all’A.S.D. SAN BERNARDINO la punizione sportiva della perdita della gara.
La Commissione,
visti gli atti ufficiali;
verificato che la “dichiarazione allegata” citata dal G.S. risulta senza alcuna data e senza alcuna firma;
preso atto che l’ENEL – Divisione Infrastrutturale e Reti micro area territoriale Nord Est – Zona di Ravenna, con comunicazione ufficiale, firmata, del 23.11.2010 informa che “il giorno 28.10.2010 gli impianti che alimentano la fornitura della zona di via Cacopardo, in località Cacopardo di Lugo, non sono stati interessati da alcuna interruzione nè abbassamento di tensione” per cui, non potendosi ravvisare alcuna responsabilità dell’ente erogatore, il mancato regolare funzionamento dell’impianto di illuminazione del campo di gioco deve ascriversi ad un guasto tecnico dell’impianto stesso la cui efficienza è tenuta a garantire la società ospitante;
atteso l’orientamento costante della C.A.F. , come anche stabilito dalle disposizioni vigenti, è quello dell’obbligo che ricade alla società ospitante del “perfetto allestimento del campo di gioco e la costante efficienza di tutti i suoi accessori”
d e l i b e r a
- di annullare la decisione del G.S. della ripetizione della gara e di infliggere alla POL. SAN BERNARDINO la punizione sportiva della perdita per 0 – 3 della gara SAN BERNARDINO – MODIGLIANA del 28.10.2010.
Nulla dispone per la tassa, non versata.
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