COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N° 24 del 15/12/2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO PROPOSTO DA A.C. PRO LOCO RANCHIO Avverso squalifica per 4 giornate calc. TORELLI CLAUDIO delibera del G.S. del C.P. di Forlì contenuta nel C.U.n. 22 dell’1.12.2010 gara RUBICONE MONTIANESE – RANCHIO del 27.11.2010

COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N° 24 del 15/12/2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO PROPOSTO DA A.C. PRO LOCO RANCHIO Avverso squalifica per 4 giornate calc. TORELLI CLAUDIO delibera del G.S. del C.P. di Forlì contenuta nel C.U.n. 22 dell’1.12.2010 gara RUBICONE MONTIANESE – RANCHIO del 27.11.2010 L’A,C, PRO LOCO RANCHIO ricorre avverso il sopra indicato provvedimento mettendo in evidenza che “i due giocatori ( Guiducci e Torelli) coinvolti nell’accaduto, evidentemente presi da un eccessivo agonismo, si sono scambiati falli di reazione e diverse offese sul terreno di gioco, e queste ne giustificano l’espulsione, tuttavia, entrambi i giocatori accortisi dell’accaduto e della gravità delle loro gesta, sono usciti dal campo scambiandosi le reciproche scuse, senza perdurare nella lite”. Chiede una riduzione della sanzione. La Commissione, - visti gli atti ufficiali; preso atto che dal dettagliato referto di gara si rileva che il calc. TORELLI CLAUDIO veniva espulso per essere venuto a violento diverbio con un giocatore avversario, col quale si scambiava pugni e calci, gli rivolgeva offese e pronunciava anche frasi blasfeme, d e l i b e r a - di respingere il ricorso, confermando la squalifica per 4 giornate del calc. TORELLI CLAUDIO. Dispone per l'addebito della tassa, non versata.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it