COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N° 25 del 22/12/2010 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO PROPOSTO DA A.S.D. PREMILCUORE Avverso squalifica al 30.4.2011 all. VALMORI MICHELE e inibizione al 31.1.2011 dir. RINIERI MARCO delibera del G.S. del C. P. di Forlì contenuta nel C.U.n. 22 dell’1.12.2010 gara SAN CARLO – PREMILCUORE del 27.11.2010
COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 25 del 22/12/2010
Delibera della Commissione Disciplinare
RECLAMO PROPOSTO DA A.S.D. PREMILCUORE Avverso squalifica al 30.4.2011 all. VALMORI MICHELE e inibizione al 31.1.2011 dir. RINIERI MARCO delibera del G.S. del C. P. di Forlì contenuta nel C.U.n. 22 dell’1.12.2010 gara SAN CARLO – PREMILCUORE del 27.11.2010
L’A.S.D. PREMILCUORE ricorre avverso i sopra indicati provvedimenti mettendo in evidenza che : 1) l’all.VALMORI si assume tutta la responsabilità al riguardo delle male parole rivolte all’arbitro fine gara, ma non è certo responsabile del fatto riguardante il danno subito al braccio tra porta e muro; 2) il dir. RINIERI è entrato per prestare soccorso, su indicazione dell’arbitro, che ha interrotto il gioco con palla a centrocampo in quanto Filippo Rinieri ha subito un durissimo fallo; non è stato allontanato dal terreno di gioco in quanto è rimasto per tutto il periodo di ricupero vicino alla panchina.
La Commissione,
visti gli atti ufficiali;
preso atto che l’arbitro, sentito a chiarimenti, confermando integralmente il referto originario, ha ribadito che : 1) al termine della gara, l’all. VALMORI gli rivolgeva frasi offensive e scurrili; lo seguiva poi sino alla soglia dello spogliatoio e mentre l’arbitro, già entrato, cercava di chiedere la porta, l’all.VALMORI dava un forte colpo alla porta che causava lo schiacciamento di un braccio dell’arbitro contro il muro, procurandogli un ematoma; 2) di non avere autorizzato il dir. RINIERI ad entrare sul terreno di gioco. Il calc. Rinieri aveva subito un fallo e quando l’arbitro si è avvicinato al giocatore per rendersi conto dell’accaduto, il dir. RINIERI, che gli rivolgeva offese, estese anche al capitano della squadra avversaria, era già sul posto;
- considerato che dalla esperita istruttoria non sono emersi fatti o situazioni atte a modificare il giudizio e, quindi, le decisioni assunte in primo grado,
d e l i b e r a
di respingere il ricorso, confermando in toto i provvedimenti impugnati.
Dispone per l'addebito della tassa, non versata.
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