COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N° 28 del 12/01/2011 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO PROPOSTO DA CALC. TROVATO MATTEOAvverso squalifica al 28.2.2011 delibera del G.S. del C.R.E.R. contenuta nel C.U.n. 23 del 9.12.2010 gara MARIGNANO CALCIO – CLASSE del 5.12.2010 RECLAMO PROPOSTO DA U.S.D. CLASSE Avverso squalifica al 28.2.2011 calc. TROVATO MATTEO delibera del G.S. del C.R.E.R. contenuta nel C.U.n. 23 del 9.12.2010 gara MARIGNANO CALCIO – CLASSE del 5.12.2010

COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N° 28 del 12/01/2011 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO PROPOSTO DA CALC. TROVATO MATTEOAvverso squalifica al 28.2.2011 delibera del G.S. del C.R.E.R. contenuta nel C.U.n. 23 del 9.12.2010 gara MARIGNANO CALCIO – CLASSE del 5.12.2010 RECLAMO PROPOSTO DA U.S.D. CLASSE Avverso squalifica al 28.2.2011 calc. TROVATO MATTEO delibera del G.S. del C.R.E.R. contenuta nel C.U.n. 23 del 9.12.2010 gara MARIGNANO CALCIO – CLASSE del 5.12.2010 Il calc. TROVATO MATTEO, che è stato sentito anche di persona, ricorre avverso il sopra indicato provvedimento facendo presente che : 1) dopo aver subito un fallo, non rilevato dagli ufficiali di gara “ancora in terra e con una parte del materiale del fondo del campo sintetico che mi era finito in bocca, ho sputato a terra per liberarmi la bocca. A questo punto il collaboratore, distante 10/12 metri dal punto in cui ero a terra, ha richiamato il direttore di gara, sostenendo che avevo rivolto a lui lo sputo. Il direttore di gara, che non aveva visto nulla, si è avvicinato sia a me che al collaboratore, chiedendo spiegazioni. Io ho confermato di aver sputato, ma solo per liberarmi del materiale che avevo in bocca e di non averlo fatto contro nessuno, vista anche la distanza che mi separava dal collaboratore. Il direttore di gara, visto quanto aveva affermato il suo collaboratore, ha provveduto ad espellermi dichiarando che non poteva fare altrimenti e perfino scusandosi con me”; 2) uscito dal campo “ed entrato nello spogliatoio, molto arrabbiato per quella che ritenevo un’ingiusta espulsione, ho richiuso la porta sbattendola, in attesa di un dirigente della mia società; 3) “ferme restando le mie responsabilità per non essere riuscito a contenere la rabbia, ribadisco che la rottura del vetro è avvenuta accidentalmente e che è nella mia intenzione risarcire il danno procurato”. Chiede una riduzione della sanzione. L’U.S.D. CLASSE ricorre avverso il sopra indicato provvedimento e, mentre dichiara “che l’episodio dello sputo e dell’insulto all’assistente dell’arbitro (qualora fosse tutto veritiero) è giusto punirlo con il massimo della pena”, dilungandosi sulla rottura del vetro della porta dello spogliatoio descritta dall’arbitro come rilevata dallo stesso, mentre quando il fatto è avvenuto la partita era ancora in corso e, quindi, l’arbitro non può avere rilevato nulla. “Quindi è evidente che tale circostanza sia stata messa a referto solo sula base della dichiarazione riportata in maniera soggettiva dalla società ospitante”. Chiede una riduzione della sanzione. La Commissione, unificati, per connessione, i due ricorsi riguardanti la stessa sanzione; visti gli atti ufficiali; preso atto che l’assistente, sentito a chiarimenti, ha rilasciato un supplemento di rapporto in cui dichiara che “al 37° del primo tempo il calc. TROVATO MATTEO si avvicinava a me bestemmiando ad alta voce e, giunto ad una distanza di approssimativamente due metri da me, sputava nella mia direzione, senza però colpirmi”; valutato che il riprovevole comportamento messo in atto dal calc. TROVATO possa essere punito con una sanzione più contenuta, anche perchè nella motivazione del primo giudice, assunta sulla base del referto dell’arbitro era indicato che il calciatore era stato espulso “per avere colpito con uno sputo l’assistente”, d e l i b e r a di ridurre al 9.2.2011 la squalifica del calc. TROVATO MATTEO. Dispone per la restituzione della tassa versata dal calc. Trovato in € 65 e di nulla porre a carico dell’U.S. Classe.
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