COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N° 28 del 12/01/2011 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO DISPOSTO DAL SOSTITUTO PROCURATORE FEDERALE A carico calc. BRUNAZZI RICCARDO, tess. U.S. Saturno, sig. ALESSANDRI CESARE, Presidente U.S. Saturno, U.S. SATURNO – III^ cat. e A.S.D. CADELBOSCO – I^ cat.

COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N° 28 del 12/01/2011 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO DISPOSTO DAL SOSTITUTO PROCURATORE FEDERALE A carico calc. BRUNAZZI RICCARDO, tess. U.S. Saturno, sig. ALESSANDRI CESARE, Presidente U.S. Saturno, U.S. SATURNO – III^ cat. e A.S.D. CADELBOSCO – I^ cat. Con nota 16.11.2010 N. 2936/832, il Sostituto Procuratore Federale, - visto l’art. 32 comma 4 del C.G.S., - ha deferito a questa C.D. le parti sopra intestate, perché rispondano : - il calc. BRUNAZZI RICCARDO, delle violazioni di cui agli artt. 1, comma 1, e 10, comma 2, del C.G.S., per avere sottoscritto una richiesta di tesseramento per la Società SATURNO mentre era ancora tesserato per la società CADELBOSCO; - il sig. ALESSANDRI CESARE, Presidente della Soc. SATURNO US, della violazione di cui agli artt. 1, comma 1,del C.G.S., 40, comma 4, delle N.O.I.F., e 10, comma 2, del C.G.S., per avere sottoscritto la richiesta di tesseramento del calc. BRUNAZZI RICCARDO, benché quest’ultimo fosse già tesserato per altra società; - la società CADELBOSCO a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 4, comma 2, del C.G.S., per le condotte ascritte al suo calciatore; - la società SATURNO, a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 4, comma 1, del C.G.S., per le condotte ascritte al suo Presidente. ed oggettiva ai sensi dell’art. 4, comma 2, del C.G.S., per le condotte poste a carico di un proprio tesserato e delle persone che hanno svolto qualsiasi attività all’interno o nell’interesse della società, ai sensi dell’art. 1, comma 5, del C.G.S.. Ritualmente effettuate le notifiche, l’A.S.D. CADELBOSCO ha fatto richiesta di audizione ed è stata invitata, mentre l’U.S. SATURNO ha informato di non potere essere presente all’odierno dibattimento. Il Rappresentante della Procura Federale, dr. VINCENZO POSTIGLIONE, dopo disamina del fatti contestati, conclude la sua requisitoria chiedendo che debbasi affermare la responsabilità delle parti deferite, con la squalifica per una giornata di gara del calc. BRUNAZZI RICCARDO, la inibizione per mesi 2 del sig. ALESSANDRI CESARE, l’ammenda di € 500 per l’U.S. SATURNO e l’ammenda di € 150 per l’A.S.D. CADELBOSCO. La Commissione, letto il deferimento; sentite le richieste avanzate dal rappresentante della Procura Federale ; valutato che i comportamenti messi in atto dal calc. BRUNAZZI e dal sig. ALESSANDRI , integrino le violazioni come sopra agli stessi attribuite, con conseguente responsabilità oggettiva, ex art. 4 comma 2 del C.G.S., per l’A.S.D. CADELBOSCO e la responsabilità diretta, ex art. 4, comma 1, del C.G.S., per l’U.S. SATURNO ; visti gli artt. 18 e 19 del C.G.S., d e l i b e r a - di infliggere al calc. BRUNAZZI RICCARDO la squalifica per 1 giornata di gara, al sig. ALESSANDRI CESARE , Presidente dell’U.S. Saturno , la inibizione per mesi 1, all’A.S.D. CADELBOSCO l’ammenda di € 100 ed all’ U.S. SATURNO l’ammenda di € 300.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it