COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N° 28 del 12/01/2011 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO DISPOSTO DAL SOSTITUTO PROCURATORE FEDERALE A carico calc. ANSELMI ALESSANDRO, tess. S.S. Cittadella Vis San Paolo, sig. ROSSI MARCELLO, Presidente A.S.D. A.C. Invicta, A.S.D. A.C. INVICTA e S.S. CITTADELLA VIS SAN PAOLO – camp. II^ cat.

COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N° 28 del 12/01/2011 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO DISPOSTO DAL SOSTITUTO PROCURATORE FEDERALE A carico calc. ANSELMI ALESSANDRO, tess. S.S. Cittadella Vis San Paolo, sig. ROSSI MARCELLO, Presidente A.S.D. A.C. Invicta, A.S.D. A.C. INVICTA e S.S. CITTADELLA VIS SAN PAOLO - camp. II^ cat. Con nota 19.11.2010 N. 3036/809, il Sostituto Procuratore Federale, - visto l’art. 32 comma 4 del C.G.S., - ha deferito a questa C.D. le parti sopra intestate, perché rispondano : - il calc. ANSELMI ALESSANDRO, delle violazioni di cui agli artt. 1, comma 1, e 10, comma 2, del C.G.S., per avere sottoscritto una richiesta di tesseramento per la Società INVICTA mentre era ancora tesserato per la società CITTADELLA VIS SAN PAOLO; - il sig. ROSSI MARCELLO, Presidente della Soc. INVICTA, della violazione di cui agli artt. 1, comma 1,del C.G.S., 40, comma 4, delle N.O.I.F., e 10, comma 2, del C.G.S., per avere sottoscritto la richiesta di tesseramento del calc. ANSELMI ALESSANDRO , benché quest’ultimo fosse già tesserato per altra società; - la società CITTADELLA VIS SAN PAOLO a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 4, comma 2, del C.G.S., per le condotte ascritte al suo calciatore; - la società INVICTA ASD, a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 4, comma 1, del C.G.S., per le condotte ascritte al suo Presidente. ed oggettiva ai sensi dell’art. 4, comma 2, del C.G.S., per le condotte poste a carico di un proprio tesserato e delle persone che hanno svolto qualsiasi attività all’interno o nell’interesse della società, ai sensi dell’art. 1, comma 5, del C.G.S.. Ritualmente effettuate le notifiche, la società INVICTA A.S.D. ha fatto richiesta di audizione ed è stata invitata. Successivamente, con comunicazione odierna ha informato di non poter essere presente causa indisposizione del Presoidente. Il Rappresentante della Procura Federale, dr. VINCENZO POSTIGLIONE, dopo disamina del fatti contestati, conclude la sua requisitoria chiedendo che debbasi affermare la responsabilità delle parti deferite, con la squalifica per una giornata di gara del calc. ANSELMI ALESSANDRO , la inibizione per mesi 2 del sig. ROSSI MARCELLO , l’ammenda di € 500 per l’A.S.D. INVICTA e l’ammenda di € 150 per la S.S. CITTADELLA VIS SAN PAOLO. La Commissione, letto il deferimento; sentite le richieste avanzate dal rappresentante della Procura Federale ; valutato che i comportamenti messi in atto dal calc. ANSELMI e dal sig. ROSSI , integrino le violazioni come sopra agli stessi attribuite, con conseguente responsabilità oggettiva, ex art. 4 comma 2 del C.G.S., per la S.S.CITTADELLA VIS SAN PAOLO e la responsabilità diretta, ex art. 4, comma 1, del C.G.S., per l’ A.S.D. INVICTA ; visti gli artt. 18 e 19 del C.G.S., d e l i b e r a - di infliggere al calc. ANSELMI ALESSANDRO la squalifica per 1 giornata di gara, al sig. ROSSI MARCELLO , Presidente dell’A.S.D. Invicta , la inibizione per mesi 1, alla S.S. CITTADELLA VIS SAN PAOLO l’ammenda di € 100 ed all’A.S.D. INVICTA l’ammenda di € 300.
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