COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N° 28 del 12/01/2011 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO DISPOSTO DAL SOSTITUTO PROCURATORE FEDERALE A carico calc. MALAGOLA NICOLO’, tess. Pol. Roveretana, sig. VERDI DAVIDE, Presidente A.S.D. U.S. Carpine, A.S.D. U.S. CARPINE – camp. III^ cat. e POL. ROVERETANA – camp. II^ cat.

COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N° 28 del 12/01/2011 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO DISPOSTO DAL SOSTITUTO PROCURATORE FEDERALE A carico calc. MALAGOLA NICOLO’, tess. Pol. Roveretana, sig. VERDI DAVIDE, Presidente A.S.D. U.S. Carpine, A.S.D. U.S. CARPINE – camp. III^ cat. e POL. ROVERETANA – camp. II^ cat. Con nota 24.11.2010 N. 3205/791, il Sostituto Procuratore Federale, - visto l’art. 32 comma 4 del C.G.S., - ha deferito a questa C.D. le parti sopra intestate, perché rispondano : - il calc. MALAGOLA NICOLO’ , delle violazioni di cui agli artt. 1, comma 1, e 10, comma 2, del C.G.S., per avere sottoscritto una richiesta di tesseramento per la Società CARPINE mentre era ancora tesserato per la società ROVERETANA; - il sig. VERRI DAVIDE, Presidente della Soc. CARPINE, della violazione di cui agli artt. 1, comma 1,del C.G.S., 40, comma 4, delle N.O.I.F., e 10, comma 2, del C.G.S., per avere sottoscritto la richiesta di tesseramento del calc. MALAGOLA NICOLO’, benché quest’ultimo fosse già tesserato per altra società; - la società ROVERETANA a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 4, comma 2, del C.G.S., per le condotte ascritte al suo calciatore; - la società CARPINE, a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 4, comma 1, del C.G.S., per le condotte ascritte al suo Presidente. ed oggettiva ai sensi dell’art. 4, comma 2, del C.G.S., per le condotte poste a carico di un proprio tesserato e delle persone che hanno svolto qualsiasi attività all’interno o nell’interesse della società, ai sensi dell’art. 1, comma 5, del C.G.S.. Ritualmente effettuate le notifiche, nulla è pervenuto dalle parti. Il Rappresentante della Procura Federale, dr. VINCENZO POSTIGLIONE, dopo disamina del fatti contestati, conclude la sua requisitoria chiedendo che debbasi affermare la responsabilità delle parti deferite, con la squalifica per una giornata di gara del calc. MALAGO0LA NICOLO’, la inibizione per mesi 2 del sig. VERRI DAVIDE , l’ammenda di € 500 per l’A.S.D. U.S. CARPINE e l’ammenda di € 150 per l’ la POL. ROVERETANA. La Commissione, letto il deferimento; sentite le richieste avanzate dal rappresentante della Procura Federale ; valutato che i comportamenti messi in atto dal calc. MALAGOLA e dal sig. VERRI , integrino le violazioni come sopra agli stessi attribuite, con conseguente responsabilità oggettiva, ex art. 4 comma 2 del C.G.S., per la POL. ROVERETANA e la responsabilità diretta, ex art. 4, comma 1, del C.G.S., per l’ A.S.D. U.S. CARPINE ; visti gli artt. 18 e 19 del C.G.S., d e l i b e r a - di infliggere al calc. MALAGOLA NICOLO’ la squalifica per 1 giornata di gara, al sig. VERRI DAVIDE , Presidente dell’ A.S.D. U.S. Carpine , la inibizione per mesi 1, alla POL. ROVERETANA l’ammenda di € 100 ed all’A.S.D. U.S. CARPINE l’ammenda di € 300.
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