COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N° 28 del 12/01/2011 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO DISPOSTO DAL SOSTITUTO PROCURATORE FEDERALE A carico calc. GIBIN CLAUDIO, tess. A.S.D. BARCA RENO, sig. PIAZ MAURIZIO, Presidente Ass.Atletico Marconi, ASS. ATLETICO MARCONI e A.S.D. FUTURA 2008 – camp. III^ cat.

COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N° 28 del 12/01/2011 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO DISPOSTO DAL SOSTITUTO PROCURATORE FEDERALE A carico calc. GIBIN CLAUDIO, tess. A.S.D. BARCA RENO, sig. PIAZ MAURIZIO, Presidente Ass.Atletico Marconi, ASS. ATLETICO MARCONI e A.S.D. FUTURA 2008 – camp. III^ cat. Con nota 29.10.2010 N. 2564/833, il Sostituto Procuratore Federale, - visto l’art. 32 comma 4 del C.G.S., - ha deferito a questa C.D. le parti sopra intestate, perché rispondano : - il calc. GIBIN CLAUDIO, delle violazioni di cui agli artt. 1, comma 1, e 10, comma 2, del C.G.S., per avere sottoscritto una richiesta di tesseramento per la Società ATLETICO MARCONI mentre era ancora tesserato per la società FUTURA 2008; - il sig. PIAZ MAURIZIO, Presidente della Soc. ATLETICO MARCONI, della violazione di cui agli artt. 1, comma 1,del C.G.S., 40, comma 4, delle N.O.I.F., e 10, comma 2, del C.G.S., per avere sottoscritto la richiesta di tesseramento del calc. GIBIN CLAUDIO, benché quest’ultimo fosse già tesserato per altra società; - la società FUTURA 2008 a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 4, comma 2, del C.G.S., per le condotte ascritte al suo calciatore; - la società ATLETICO MARCONI, a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 4, comma 1, del C.G.S., per le condotte ascritte al suo Presidente. ed oggettiva ai sensi dell’art. 4, comma 2, del C.G.S., per le condotte poste a carico di un proprio tesserato e delle persone che hanno svolto qualsiasi attività all’interno o nell’interesse della società, ai sensi dell’art. 1, comma 5, del C.G.S.. Ritualmente effettuate le notifiche, nulla è pervenuto dalle parti. Il Rappresentante della Procura Federale, dr. VINCENZO POSTIGLIONE, dopo disamina del fatti contestati, conclude la sua requisitoria chiedendo che debbasi affermare la responsabilità delle parti deferite, con la squalifica per una giornata di gara del calc.GIBIN CLAUDIO , la inibizione per mesi 2 del sig. PIAZ MAURIZIO , l’ammenda di € 500 per l’ASS. ATLETICO MARCONI e l’ammenda di € 150 per l’A.S.D. FUTURA 2008. La Commissione, letto il deferimento; sentite le richieste avanzate dal rappresentante della Procura Federale ; valutato che i comportamenti messi in atto dal calc. GIBIN e dal sig. PIAZ , integrino le violazioni come sopra agli stessi attribuite, con conseguente responsabilità oggettiva, ex art. 4 comma 2 del C.G.S., per l’A.S.D. FUTURA 2008 e la responsabilità diretta, ex art. 4, comma 1, del C.G.S., per l’ ASS. ATLETICO NARCONI ; visti gli artt. 18 e 19 del C.G.S., d e l i b e r a - di infliggere al calc. GIBIN CLAUDIO la squalifica per 1 giornata di gara, al sig. PIAZ MAURIZIO , Presidente della S.S. Atletico Marconi , la inibizione per mesi 1, all’A.S.D. FUTURA 2008 l’ammenda di € 100 ed all’ ASS. ATLETICO MARCONI l’ammenda di € 300.
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