COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N° 29 del 19/01/2011 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO PROPOSTO DA BIEMME CALCIO A 5 avverso squalifica al 30.6.2011 all. LEOPIZZI ALESSANDRO delibera del G.S. del C.P. di Bologna contenuta nel C.U.n. 21 del 9.12.2010 gara IL LUDOVICO – BIEMME CALCIO A 5 del 29.11.2010

COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N° 29 del 19/01/2011 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO PROPOSTO DA BIEMME CALCIO A 5 avverso squalifica al 30.6.2011 all. LEOPIZZI ALESSANDRO delibera del G.S. del C.P. di Bologna contenuta nel C.U.n. 21 del 9.12.2010 gara IL LUDOVICO – BIEMME CALCIO A 5 del 29.11.2010 La società BIEMME CALCIO A 5 ricorre avverso il sopra indicato provvedimento sostenendo che l’all. LEOPIZZI ha sicuramente offeso il direttore di gara, ma non ha invitato i giocatori a non fare il saluto finale, bestemmiando, nè ha cercato di impedire al direttore di gara di raggiungere lo spogliatoio a fine gara nè lo ha minacciato e offeso mentre si avviava verso la macchina. Chiede una riduzione della sanzione. La Commissione, visti gli atti ufficiali; preso atto che l’arbitro, sentito a chiarimenti, confermando integralmente il referto originario, ha ribadito che, a fine gara, l’all. LEOPIZZI : 1) insultava gravemente l’arbitro e invitava i propri giocatori a non fare il saluto finale; 2) mentre i giocatori effettuavano il saluto finale si avvicinava all’arbitro ripetendo le offese; 3) quando l’arbitro si avviava verso lo spogliatoio, cercava di impedirglielo, parandoglisi davanti, faccia a faccia, reiterando le offese e pronunciando anche frasi blasfeme, finchè non intervenivano giocatori della Biemme Calcio, che lo allontanavano ; 4) successivamente, quando l’arbitro si avviava verso la macchina gli rivolgeva ancora offese, aggiungendo minacce di gravi atti; - considerato che dalla esperita istruttoria non sono emersi fatti o situazioni atte a modificare il giudizio e, quindi, le decisioni assunte in primo grado, d e l i b e r a - di respingere il ricorso, confermando la squalifica al 30.6.2011 dell’all. LEOPIZZI ALESSANDRO. Dispone per l'addebito della tassa, non versata.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it