COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N° 29 del 19/01/2011 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO DISPOSTO DAL SOSTITUTO PROCURATORE FEDERALE A carico calc. MIALE MARCO, già tess.A.S.D. Montale Football Five, sig. BELLEI GIOVANNI, Presidente A.S.D. Pol. Ancora San Francesco, A.S.D. POL. ANCORA SAN FRANCESCO – camp. II^ cat. e A.S.D. MONTALE FOOTBALL FIVE – camp. Calcio a 5

COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N° 29 del 19/01/2011 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO DISPOSTO DAL SOSTITUTO PROCURATORE FEDERALE A carico calc. MIALE MARCO, già tess.A.S.D. Montale Football Five, sig. BELLEI GIOVANNI, Presidente A.S.D. Pol. Ancora San Francesco, A.S.D. POL. ANCORA SAN FRANCESCO – camp. II^ cat. e A.S.D. MONTALE FOOTBALL FIVE – camp. Calcio a 5 Con nota 29.11.2010 N. 3288/792, il Sostituto Procuratore Federale, - visto l’art. 32 comma 4 del C.G.S., - ha deferito a questa C.D. le parti sopra intestate, perché rispondano : - il calc. MIALE MARCO, delle violazioni di cui agli artt. 1, comma 1, e 10, comma 2, del C.G.S., per avere sottoscritto una richiesta di tesseramento per la Società ANCORA S. FRANCESCO mentre era ancora tesserato per la società MONTALE ASD; - il sig. BELLEI GIOVANNI, Presidente della Soc. POL. ANCORA SAN FRANCESCO, della violazione di cui agli artt. 1, comma 1,del C.G.S., 40, comma 4, delle N.O.I.F., e 10, comma 2, del C.G.S., per avere sottoscritto la richiesta di tesseramento del calc. MIALE MARCO, benché quest’ultimo fosse già tesserato per altra società; - la società MONTALE FOOTBALL FIVE a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 4, comma 2, del C.G.S., per le condotte ascritte al suo calciatore; - la società POL. ANCORA SAN FRANCESCO, a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 4, comma 1, del C.G.S., per le condotte ascritte al suo Presidente. ed oggettiva ai sensi dell’art. 4, comma 2, del C.G.S., per le condotte poste a carico di un proprio tesserato e delle persone che hanno svolto qualsiasi attività all’interno o nell’interesse della società, ai sensi dell’art. 1, comma 5, del C.G.S.. Ritualmente effettuate le notifiche, l’A.S.D. POL. ANCORA SAN FRANCESCO - informando che Presidente della società, da 23 anni, è il sig. Bellei Giovanni e non il sig. Rossi Marcello, come indicato nel deferimento - e l’A.S.D. MONTALE FOOTBALL FIVE hanno chiesto di essere sentite e sono state invitate. L’A.S.D. MONTALE FOOTBALL FIVE è presente all’odierno dibattimento ed a mezzo del proprio Presidente dichiara di essere completamente estranea ai fatti, dei quali è venuta a conoscenza solo dalla comunicazione del deferimento da parte della Procura Federale. L’A.S.D. POL. ANCORA SAN FRANCESCO, nel comunicare che, per impegni sopraggiunti, non potrà essere presente al dibattimento odierno, precisa che la richiesta di tesseramento del calc. MIALE, che in precedenza aveva fatto parte delle proprie squadre giovanili, avvenne perchè il giovane, già svincolato, assicurò di non avere firmato per altre società, probabilmente pensando che il Calcio a 5 non facesse parte della F.I.G.C.. Ritiene di avere agito in buona fede e spera che non vengano assunti provvedimenti a suo carico. Il Rappresentante della Procura Federale, avv. MASSIMO GIUSEPPE ADAMO, accertato l’errore in cui è incorsa la procura nell’indicare il nome del sig. Rossi Marcello anzichè quello del sig. BELLEI GIOVANNI, dopo disamina del fatti contestati, conclude la sua requisitoria chiedendo che debbasi affermare la responsabilità delle parti deferite, con la squalifica per una giornata di gara del calc. MIALE MARCO , la inibizione per mesi 3 del sig. BELLEI GIOVANNI , l’ammenda di € 500 per l’A.S.D. POL. ANCORA SAN FRANCESCO e l’ammenda di € 150 per l’A.S.D. MONTALE FOOTBALL FIVE. La Commissione, letto il deferimento; sentite le richieste avanzate dal rappresentante della Procura Federale ; valutato che i comportamenti messi in atto dal calc. MIALE e dal sig. BELLEI , integrino le violazioni come sopra agli stessi attribuite, con conseguente responsabilità oggettiva, ex art. 4 comma 2 del C.G.S., per l’A.S.D. MONTALE FOOTBALL FIVE e la responsabilità diretta, ex art. 4, comma 1, del C.G.S., per l’A.S.D. POL. ANCORA SAN FRANCESCO ; visti gli artt. 18 e 19 del C.G.S., d e l i b e r a - di infliggere al calc. MIALE MARCO la squalifica per 1 giornata di gara, al sig. BELLEI GIOVANNI , Presidente dell’A.S.D. Pol. Ancora San Francesco , la inibizione per mesi 1, l’ammenda di € 100 all’A.S.D. MONTALE FOOTBALL FIVE ed all’A.S.D. POL. ANCORA SAN FRANCESCO l’ammenda di € 300.
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