COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N° 29 del 19/01/2011 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO DISPOSTO DAL SOSTITUTO PROCURATORE FEDERALE A carico calc. PICCHIONI FILIPPO, tess. A.S.D. Borgonuovo Calcio, sig. SPERANI ANDREA, Presidente A.S.D. Pecorara, A.S.D. PECORARA – camp. III^ cat. e A.S.D. VALTIDONE – camp. I^ cat.

COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N° 29 del 19/01/2011 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO DISPOSTO DAL SOSTITUTO PROCURATORE FEDERALE A carico calc. PICCHIONI FILIPPO, tess. A.S.D. Borgonuovo Calcio, sig. SPERANI ANDREA, Presidente A.S.D. Pecorara, A.S.D. PECORARA – camp. III^ cat. e A.S.D. VALTIDONE – camp. I^ cat. Con nota 22.11.2010 N. 3092/908, il Sostituto Procuratore Federale, - visto l’art. 32 comma 4 del C.G.S., - ha deferito a questa C.D. le parti sopra intestate, perché rispondano : - il calc. PICCHIONI FILIPPO, delle violazioni di cui agli artt. 1, comma 1, e 10, comma 2, del C.G.S., per avere sottoscritto una richiesta di tesseramento per la Società PECORARA mentre era ancora tesserato per la società VALTIDONE; - il sig. SPERANI ANDREA, Presidente della Soc. PECORARA, della violazione di cui agli artt. 1, comma 1,del C.G.S., 40, comma 4, delle N.O.I.F., e 10, comma 2, del C.G.S., per avere sottoscritto la richiesta di tesseramento del calc. PICCHIONI FILIPPO, benché quest’ultimo fosse già tesserato per altra società; - la società VALTIDONE a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 4, comma 2, del C.G.S., per le condotte ascritte al suo calciatore; - la società PECORARA, a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 4, comma 1, del C.G.S., per le condotte ascritte al suo Presidente. ed oggettiva ai sensi dell’art. 4, comma 2, del C.G.S., per le condotte poste a carico di un proprio tesserato e delle persone che hanno svolto qualsiasi attività all’interno o nell’interesse della società, ai sensi dell’art. 1, comma 5, del C.G.S.. Ritualmente effettuate le notifiche, nulla è pervenuto dalle parti. Il Rappresentante della Procura Federale, avv. MASSIMO GIUSEPPE ADAMO, dopo disamina del fatti contestati, conclude la sua requisitoria chiedendo che debbasi affermare la responsabilità delle parti deferite, con la squalifica per una giornata di gara del calc. PICCHIONI FILIPPO , la inibizione per mesi 3 del sig. SPERANI ANDREA , l’ammenda di € 500 per l’A.S.D. PECORARA e l’ammenda di € 150 per l’A.S.D. VALTIDONE . La Commissione, letto il deferimento; sentite le richieste avanzate dal rappresentante della Procura Federale ; valutato che i comportamenti messi in atto dal calc. PICCHIONI e dal sig. SPERANI , integrino le violazioni come sopra agli stessi attribuite, con conseguente responsabilità oggettiva, ex art. 4 comma 2 del C.G.S., per l’A.S.D. VALTIDONE e la responsabilità diretta, ex art. 4, comma 1, del C.G.S., per l’A.S.D. PECORARA ; visti gli artt. 18 e 19 del C.G.S., d e l i b e r a - di infliggere al calc. PICCHIONI FILIPPO la squalifica per 1 giornata di gara, al sig. SPERANI ANDREA , Presidente dell’A.S.D. PECORARA , la inibizione per mesi 1, all’A.S.D. VALTIDONE l’ammenda di € 100 ed all’A.S.D. PECORARA l’ammenda di € 300.
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