COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N° 29 del 19/01/2011 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO DISPOSTO DAL SOSTITUTO PROCURATORE FEDERALE A carico calc. BALLARDINI MARCO, tess. Pol.San Rocco 2001, sig. CAPIROSSI DIEGO, Presidente Fantastic Castelbolognese, già Stuoie Baracca Lugo, FANTASTIC CASTELBOLOGNESE, già STUOIE BARACCA LUGO – camp. I^ cat. e A.S.D. DINAMO FAENZA – camp. II^ cat.

COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N° 29 del 19/01/2011 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO DISPOSTO DAL SOSTITUTO PROCURATORE FEDERALE A carico calc. BALLARDINI MARCO, tess. Pol.San Rocco 2001, sig. CAPIROSSI DIEGO, Presidente Fantastic Castelbolognese, già Stuoie Baracca Lugo, FANTASTIC CASTELBOLOGNESE, già STUOIE BARACCA LUGO – camp. I^ cat. e A.S.D. DINAMO FAENZA – camp. II^ cat. Con nota 26.10.2010 N. 2498/786, il Sostituto Procuratore Federale, - visto l’art. 32 comma 4 del C.G.S., - ha deferito a questa C.D. le parti sopra intestate, perché rispondano : - il calc. BALLARDINI MARCO, delle violazioni di cui agli artt. 1, comma 1, e 10, comma 2, del C.G.S., per avere sottoscritto una richiesta di tesseramento per la Società STUOIE BARACCA LUGO mentre era ancora tesserato per la società DINAMO FAENZA; - il sig. CAPIROSSI DIEGO, Presidente della Soc. FANTASTIC CASTELBOLOGNESE, già STUOIE BARACCA LUGO, della violazione di cui agli artt. 1, comma 1,del C.G.S., 40, comma 4, delle N.O.I.F., e 10, comma 2, del C.G.S., per avere sottoscritto la richiesta di tesseramento del calc. BALLARDINI MARCO, benché quest’ultimo fosse già tesserato per altra società; - la società DINAMO FAENZA a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 4, comma 2, del C.G.S., per le condotte ascritte al suo calciatore; - la società FANTASTIC CASTELBOLOGNESE, già STUOIE BARACCA LUGO, a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 4, comma 1, del C.G.S., per le condotte ascritte al suo Presidente. ed oggettiva ai sensi dell’art. 4, comma 2, del C.G.S., per le condotte poste a carico di un proprio tesserato e delle persone che hanno svolto qualsiasi attività all’interno o nell’interesse della società, ai sensi dell’art. 1, comma 5, del C.G.S.. Ritualmente effettuate le notifiche, nulla è pervenuto dalle parti. Il Rappresentante della Procura Federale, avv. MASSIMO GIUSEPPE ADAMO, dopo disamina del fatti contestati, conclude la sua requisitoria chiedendo che debbasi affermare la responsabilità delle parti deferite, con la squalifica per una giornata di gara del calc. BALLARDINI MARCO , la inibizione per mesi 3 del sig. CAPIROSSI DIEGO , l’ammenda di € 500 per la soc. FANTASTIC CASTELBOLOGNESE, già STUOIE BARACCA LUGO e l’ammenda di € 150 per l’A.S.D. DINAMO FAENZA.. La Commissione, letto il deferimento; sentite le richieste avanzate dal rappresentante della Procura Federale ; valutato che i comportamenti messi in atto dal calc. BALLARDINI e dal sig. CAPIROSSI , integrino le violazioni come sopra agli stessi attribuite, con conseguente responsabilità oggettiva, ex art. 4 comma 2 del C.G.S., per l’A.S.D. DINAMO FAENZA e la responsabilità diretta, ex art. 4, comma 1, del C.G.S., per la soc. FANTASTIC CASTELBOLOGNESE, già STUOIE BARACCA LUGO ; visti gli artt. 18 e 19 del C.G.S., d e l i b e r a - di infliggere al calc. BALLARDINI MARCO la squalifica per 1 giornata di gara, al sig. CAPIROSSI DIEGO , Presidente la soc. FANTASTIC CASTELBOLOGNESE, già STUOIE BARACCA LUGO , la inibizione per mesi 1, all’A.S.D. DINAMO FAENZA l’ammenda di € 100 ed all’ la soc. FANTASTIC CASTELBOLOGNESE, già STUOIE BARACCA LUGO l’ammenda di € 300.
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