COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N° 29 del 19/01/2011 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO DISPOSTO DAL SOSTITUTO PROCURATORE FEDERALE A carico calc. DI NAPOLI DOMENICO, tess. A.S.D. Novese, sig. CAPELLI FRANCO, Presidente Folgore Carpi F.C., FOLGORE CARPI F.C. – camp. III^ cat. e A.S.D. NOVESE – camp. I^ cat.

COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N° 29 del 19/01/2011 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO DISPOSTO DAL SOSTITUTO PROCURATORE FEDERALE A carico calc. DI NAPOLI DOMENICO, tess. A.S.D. Novese, sig. CAPELLI FRANCO, Presidente Folgore Carpi F.C., FOLGORE CARPI F.C. – camp. III^ cat. e A.S.D. NOVESE – camp. I^ cat. Con nota 21.12.2010 N. 3917/1546, il Sostituto Procuratore Federale, - visto l’art. 32 comma 4 del C.G.S., - ha deferito a questa C.D. le parti sopra intestate, perché rispondano : - il calc. DOMENICO DI NAPOLI, delle violazioni di cui agli artt. 1, comma 1, e 10, comma 2, del C.G.S., per avere sottoscritto una richiesta di tesseramento per la Società FOLGORE CARPI mentre era ancora tesserato per la società NOVESE ; - il sig. FRANCO CAPPELLI, Presidente della Soc. FOLGORE CARPI, della violazione di cui agli artt. 1, comma 1,del C.G.S., 40, comma 4, delle N.O.I.F., e 10, comma 2, del C.G.S., per avere sottoscritto la richiesta di tesseramento del calc. DOMENICO DI NAPOLI, benché quest’ultimo fosse già tesserato per altra società; - la società NOVESE a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 4, comma 2, del C.G.S., per le condotte ascritte al suo calciatore; - la società FOLGORE CARPI, a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 4, comma 1, del C.G.S., per le condotte ascritte al suo Presidente. ed oggettiva ai sensi dell’art. 4, comma 2, del C.G.S., per le condotte poste a carico di un proprio tesserato e delle persone che hanno svolto qualsiasi attività all’interno o nell’interesse della società, ai sensi dell’art. 1, comma 5, del C.G.S.. Ritualmente effettuate le notifiche, nulla è pervenuto dalle parti. Il Rappresentante della Procura Federale, avv. MASSIMO GIUSEPPE ADAMO, dopo disamina del fatti contestati, conclude la sua requisitoria chiedendo che debbasi affermare la responsabilità delle parti deferite, con la squalifica per una giornata di gara del calc. DI NAPOLI DOMENICO , la inibizione per mesi 3 del sig. CAPPELLI FRANCO , l’ammenda di € 500 per la soc. FOLGORE CARPI F.C. e l’ammenda di € 150 per l’A.S.D. NOVESE . La Commissione, letto il deferimento; sentite le richieste avanzate dal rappresentante della Procura Federale ; valutato che i comportamenti messi in atto dal calc. DI NAPOLI e dal sig. CAPPELLI , integrino le violazioni come sopra agli stessi attribuite, con conseguente responsabilità oggettiva, ex art. 4 comma 2 del C.G.S., per l’A.S.D. NOVESE e la responsabilità diretta, ex art. 4, comma 1, del C.G.S., per la soc. FORLORE CARPI F.C. ; visti gli artt. 18 e 19 del C.G.S., d e l i b e r a - di infliggere al calc. DI NAPOLI DOMENICO la squalifica per 1 giornata di gara, al sig. CAPPELLI FRANCO , Presidente della soc. Folgore Carpi F.C. , la inibizione per mesi 1, all’A.S.D. NOVESE l’ammenda di € 100 ed alla soc. FOLGORE CARPI F.C. l’ammenda di € 300.
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