COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N° 29 del 19/01/2011 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO DISPOSTO DAL SOSTITUTO PROCURATORE FEDERALE A carico sig. BENVENUTI MAURO, Presidente Pol. Rumagna, POL. RUMAGNA – camp. II^ cat. e A.S.D. POL. PONTE ABBADESSE – camp. III^ cat.
COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 29 del 19/01/2011
Delibera della Commissione Disciplinare
DEFERIMENTO DISPOSTO DAL SOSTITUTO PROCURATORE FEDERALE A carico sig. BENVENUTI MAURO, Presidente Pol. Rumagna, POL. RUMAGNA – camp. II^ cat. e A.S.D. POL. PONTE ABBADESSE – camp. III^ cat.
Con nota 29.9.2010 , il Sostituto Procuratore Federale,
- visto l’art. 32 comma 4 del C.G.S.,
- ha deferito a questa C.D. le parti sopra intestate, perché rispondano :
- il sig. BENVENUTI MAURO , Presidente della Pol. Rumagna , della violazione di cui agli artt. 1, comma 1,del C.G.S., 40, comma 4, delle N.O.I.F., e 10, comma 2, del C.G.S., perché non provvedeva ad effettuare i necessari controlli volti ad individuare gli eventuali impedimenti relativi al tesseramento del calc. Manucci Michele;
- la società A.S.D. POL. PONTE ABBADESSE , a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 4, comma 2, del C.G.S., per le condotte ascritte al calc. Manucci Michele;
- la società POL. RUMAGNA , a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 4, comma 1, del C.G.S., per le condotte ascritte al suo Presidente. ed oggettiva ai sensi dell’art. 4, comma 2, del C.G.S., per le condotte poste a carico di un proprio tesserato e delle persone che hanno svolto qualsiasi attività all’interno o nell’interesse della società, ai sensi dell’art. 1, comma 5, del C.G.S..
Ritualmente effettuate le notifiche, il sig. BENVENUTI, anche a nome della.POL. RUMAGNA, ha inviato una nota in cui dichiara che “il trasferimento del calc. Manucci Michele, sotto forma di prestito alla soc. Due Emme è stato effettuato in buona fede, in quanto risulta vincolato presso la scrivente, ed informa che non potrà essere presente all’odierno dibattimento.
Il Rappresentante della Procura Federale, avv. MASSIMO GIUSEPPE ADAMO, dopo disamina del fatti contestati, conclude la sua requisitoria chiedendo che debbasi affermare la responsabilità delle parti deferite, con la inibizione per mesi 2 del sig. BENVENUTI MAURO , l’ammenda di € 500 per la soc. POL. RUMAGNA e l’ammenda di € 150 per l’A.S.D. POL. PONTE ABBADESSE .
La Commissione,
letto il deferimento;
sentite le richieste avanzate dal rappresentante della Procura Federale ;
valutato che il comportamento messo in atto dal sig. BENVENUTI , integri le violazioni come sopra allo stesso attribuite, con conseguente responsabilità diretta, ex art. 4, comma 1, del C.G.S., per la soc. POL. RUMAGNA, con responsabilità oggettiva, ex art. 4 comma 2 del C.G.S. per l’A.S.D. PONTE ABBADESSE, in relazione al comportamento del calc. Manucci ;
visti gli artt. 18 e 19 del C.G.S.,
d e l i b e r a
- di infliggere al sig. BENVENUTI MAURO , Presidente della soc. Pol. Rumagna , la inibizione per mesi 1, all’A.S.D. PONTE ABBADESSE l’ammenda di € 100 ed alla soc. POL. RUMAGNA l’ammenda di € 300.
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