COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N° 29 del 19/01/2011 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO DISPOSTO DAL VICE PROCURATORE FEDERALE A carico sig. CARUSO FRANCESCO, Presidente A.C.D. Nibbiano e A.C.D. NIBBIANO – camp. III^ cat.

COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N° 29 del 19/01/2011 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO DISPOSTO DAL VICE PROCURATORE FEDERALE A carico sig. CARUSO FRANCESCO, Presidente A.C.D. Nibbiano e A.C.D. NIBBIANO – camp. III^ cat. Con nota 16.11.2010 n. 2928/301 , il Vice Procuratore Federale, - visto l’art. 32 comma 4 del C.G.S., - ha deferito a questa C.D. le parti sopra intestate, perché rispondano : - il sig. CARUSO FRANCESCO, Presidente dell’A.C.D. NIBBIANO , della violazione di cui agli artt. 1, comma 1, e 8, commi 6 e 8, del C.G.S., in relazione all’art. 94, comma 1, lett. a) delle N.O.I.F. , per avere concluso, con scrittura privata 29.8.2008, in nome e per conto della società di cui anche allora aveva la legale rappresentanza, con l’allenatore Stefano Calastri (che, per competenza, è stato deferito alla C.D. del Settore Tecnico), un accordo avente contenuto economico superiore al massimale della categoria di riferimento; - la società A.C,D, NIBBIANO, a titolo di responsabilità diretta , ai sensi dell’art. 4, comma 1, del C.G.S., per le violazioni rispettivamente ascritte al proprio Presidente. Ritualmente effettuate le notifiche, nulla è pervenuto dalle parti. Il Rappresentante della Procura Federale, avv. MASSIMO GIUSEPPE ADAMO, dopo disamina del fatti contestati, conclude la sua requisitoria chiedendo che debbasi affermare la responsabilità delle parti deferite con la inibizione per mesi 3 del sig. CARUSO FRANCESCO e l’ammenda di € 400 per l’A.S.D. NIBBIANO. La Commissione, letto il deferimento; sentite le richieste avanzate dal rappresentante della Procura Federale ; valutato che il comportamento messo in atto dal sig. CARUSO , integri le violazioni come sopra allo stesso attribuite, con conseguente responsabilità diretta, ex art. 4, comma 1, del C.G.S., per l’A.S.D. NIBBIANO ; visti gli artt. 18 e 19 del C.G.S., d e l i b e r a - di infliggere al sig. CARUSO FRANCESCO , Presidente dell’A.S.D. Nibbiano , la inibizione per mesi 2 ed all’A.S.D. NIBBIANO l’ammenda di € 250.
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