COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N° 30 del 26/01/2011 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO DISPOSTO DAL SOSTITUTO PROCURATORE FEDERALE A carico calc. CASILLO GENNARO, tess. A.S.D. Pol. S.Marinese, sig. CAPELLI FRANCO, Presidente F.C. Folgore Carpi, F.C. FOLGORE CARPI, camp. III^ cat. e A.S.D. POL. FOSSOLESE 1945 – camp. III^ cat.

COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N° 30 del 26/01/2011 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO DISPOSTO DAL SOSTITUTO PROCURATORE FEDERALE A carico calc. CASILLO GENNARO, tess. A.S.D. Pol. S.Marinese, sig. CAPELLI FRANCO, Presidente F.C. Folgore Carpi, F.C. FOLGORE CARPI, camp. III^ cat. e A.S.D. POL. FOSSOLESE 1945 – camp. III^ cat. Con nota 28.12.2010 N. 4148/753, il Sostituto Procuratore Federale, - visto l’art. 32 comma 4 del C.G.S., - ha deferito a questa C.D. le parti sopra intestate, perché rispondano : - il calc. CASILLO GENNARO, delle violazioni di cui agli artt. 1, comma 1, e 10, comma 2, del C.G.S., per avere sottoscritto una richiesta di tesseramento per la Società F.C. Folgore Carpi mentre era ancora tesserato per la società POL. FOSSOLESE; - il sig. FRANCO CAPELLI, Presidente della Soc. FOLGORE CARPI, della violazione di cui agli artt. 1, comma 1,del C.G.S., 40, comma 4, delle N.O.I.F., e 10, comma 2, del C.G.S., per avere sottoscritto la richiesta di tesseramento del calc. CASILLO GENNARO, benché quest’ultimo fosse già tesserato per altra società; - la società POL. FOSSOLESE a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 4, comma 2, del C.G.S., per le condotte ascritte al suo calciatore; - la società FOLGORE CARPI, a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 4, comma 1, del C.G.S., per le condotte ascritte al suo Presidente. ed oggettiva ai sensi dell’art. 4, comma 2, del C.G.S., per le condotte poste a carico di un proprio tesserato e delle persone che hanno svolto qualsiasi attività all’interno o nell’interesse della società, ai sensi dell’art. 1, comma 5, del C.G.S.. Ritualmente effettuate le notifiche, nulla è pervenuto dalle parti. Il Rappresentante della Procura Federale, avv. PAOLA D’ORSOGNA, dopo disamina del fatti contestati, conclude la sua requisitoria chiedendo che debbasi affermare la responsabilità delle parti deferite, con la squalifica per una giornata di gara del calc. CASILLO GENNARO , la inibizione per mesi 3 del sig. CAPELLI FRANCO , l’ammenda di € 500 per la società FOLGORE CARPI e l’ammenda di € 150 per l’A.S.D. POL. FOSSOLESE 1945. La Commissione, letto il deferimento; sentite le richieste avanzate dal rappresentante della Procura Federale ; valutato che i comportamenti messi in atto dal calc. CASILLO e dal sig. CAPELLI FRANCO, integrino le violazioni come sopra agli stessi attribuite, con conseguente responsabilità oggettiva, ex art. 4 comma 2 del C.G.S., per l’A.S.D. POL. FOSSOLESE e la responsabilità diretta, ex art. 4, comma 1, del C.G.S., per la società FOLGORE CARPI; visti gli artt. 18 e 19 del C.G.S., d e l i b e r a - di infliggere al calc. CASILLO GENNARO la squalifica per 1 giornata di gara, al sig. CAPELLI FRANCO , Presidente della società Folgore Carpi, la inibizione per mesi 1, all’A.S.D. POL. FOSSOLESE 1945 l’ammenda di € 100 ed alla società FOLGORE CARPI l’ammenda di € 300.
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