COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N° 30 del 26/01/2011 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO DISPOSTO DAL SOSTITUTO PROCURATORE FEDERALE A carico calc. BERNARDI LUCA, tess. F.C.D. Emilia, sig. PIACENTINI MASSIMO, Presidente A.S.D. Croce Coperta Turis, A.S.D. CROCE COPERTA TURRIS e F.C.D. EMILIA – camp. II^ cat.

COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N° 30 del 26/01/2011 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO DISPOSTO DAL SOSTITUTO PROCURATORE FEDERALE A carico calc. BERNARDI LUCA, tess. F.C.D. Emilia, sig. PIACENTINI MASSIMO, Presidente A.S.D. Croce Coperta Turis, A.S.D. CROCE COPERTA TURRIS e F.C.D. EMILIA – camp. II^ cat. Con nota 23.12.2010 N. 4106/751, il Sostituto Procuratore Federale, - visto l’art. 32 comma 4 del C.G.S., - ha deferito a questa C.D. le parti sopra intestate, perché rispondano : - il calc. BERNARDI LUCA, delle violazioni di cui agli artt. 1, comma 1, e 10, comma 2, del C.G.S., per avere sottoscritto una richiesta di tesseramento per la Società CROCE COPERTA TURRIS mentre era ancora tesserato per la società FCD EMILIA; - il sig. PIACENTINI MASSIMO, Presidente della Soc. CROCE COPERTA TURRIS, della violazione di cui agli artt. 1, comma 1,del C.G.S., 40, comma 4, delle N.O.I.F., e 10, comma 2, del C.G.S., per avere sottoscritto la richiesta di tesseramento del calc. BERNARDI LUCA, benché quest’ultimo fosse già tesserato per altra società; - la società FCD EMILIA a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 4, comma 2, del C.G.S., per le condotte ascritte al suo calciatore; - la società CROCE COPERTA TURRIS, a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 4, comma 1, del C.G.S., per le condotte ascritte al suo Presidente. ed oggettiva ai sensi dell’art. 4, comma 2, del C.G.S., per le condotte poste a carico di un proprio tesserato e delle persone che hanno svolto qualsiasi attività all’interno o nell’interesse della società, ai sensi dell’art. 1, comma 5, del C.G.S.. Ritualmente effettuate le notifiche, nulla è pervenuto dalle parti. Il Rappresentante della Procura Federale, avv. PAOLA D’ORSOGNA, dopo disamina del fatti contestati, conclude la sua requisitoria chiedendo che debbasi affermare la responsabilità delle parti deferite, con la squalifica per una giornata di gara del calc. BERNARDI LUCA , la inibizione per mesi 3 del sig. PIACENTINI MASSIMO, l’ammenda di € 500 per l’A.S.D. CROCE COPERTA TURRIS e l’ammenda di € 150 per la società F.C.D. EMILIA. La Commissione, letto il deferimento; sentite le richieste avanzate dal rappresentante della Procura Federale ; valutato che i comportamenti messi in atto dal calc.BERNARDI e dal sig. PIACENTINI, integrino le violazioni come sopra agli stessi attribuite, con conseguente responsabilità oggettiva, ex art. 4 comma 2 del C.G.S., per la società F.C.D. EMILIA e la responsabilità diretta, ex art. 4, comma 1, del C.G.S., per l’A.S.D. CROCE COPERTA TURRIS; visti gli artt. 18 e 19 del C.G.S., d e l i b e r a - di infliggere al calc. BERNARDI LUCA la squalifica per 1 giornata di gara, al sig. PIACENTINI MASSIMO , Presidente dell’A.S.D. Croce Coperta Turris, la inibizione per mesi 1, alla società F.C.D. EMILIA l’ammenda di € 100 ed all’A.S.D. CROCE COPERTA TURRIS l’ammenda di € 300.
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